ref:topbtw-121.html/ 1 Agosto 2015/A
È avvocato dal 1984 e cassazionista dal 1999, specialista in diritto civile, fiscale, tributario, societario, commerciale.
Ha all'attivo la militanza prima nel Partito di Unità Proletaria, quindi nei Verdi per poi approdare al PCI - PDS dal
quale viene espulso per la sua partecipazione alla Giunta comunale (definita "di unità") guidata da Annalisa Altomare (ex-DC).
Successivamente viene candidato Sindaco dal Partito Popolare Italiano e da liste civiche collegate ottenendo un risultato che lo
pone all'attenzione delle forze moderate della città per la sua opera d'opposizione in consiglio comunale al Sindaco Guglielmo Minervini,
eletto Sindaco di Molfetta il 26 giugno del 1994.
Dopo la scesa in campo di Berlusconi, entra in Forza Italia. Viene eletto Senatore della Repubblica nella XIII Legislatura nelle liste
di Forza Italia, nel recupero con i "resti" della quota proporzionale, pur risultando sconfitto dal Sen. Giuseppe Ayala.
Nel 2001 viene rieletto con il 45,7% dei voti contrapposto proprio all'ex-sindaco Guglielmo Minervini,
allora candidato dell'Ulivo.
È stato Presidente della 5ª Commissione Permanente del Senato (Bilancio), fino al
27 aprile 2006.
Alle elezioni politiche del 9 - 10 aprile (XV Legislatura) nominato candidato alla carica senatoriale dai vertici di
Forza Italia riesce a farsi eleggere per la terza volta consecutiva Senatore diventando tesoriere del gruppo al Senato.
Non assume cariche al Senato perché si candida come sindaco di Molfetta, vincendo al secondo turno[2] contro il candidato
sindaco dell'Udeur Di Gioia,.
Tra gli atti parlamentari degli ultimi anni spicca il voto favorevole all'Indulto (Legge 31 luglio 2006, n. 241).
In qualità di sindaco di Molfetta, avvia la procedura per dotare la città di un nuovo porto commerciale.
In seguito alla caduta del governo Prodi (febbraio 2008) si dimette dalla carica di sindaco di Molfetta
per ricandidarsi a Senatore, e contemporaneamente si ricandida a
Sindaco di Molfetta.
Potendo fruire della seconda posizione dietro Adriana Poli Bortone nella lista del Popolo delle Libertà,
Azzollini viene riconfermato Senatore della Repubblica; viene inoltre riconfermato sindaco contro Salvemini,
candidato del PD che poteva fruire anche dell'appoggio dell'UDC, nonché dell'ex andreottiano di ferro Enzo De Cosmo.
Azzollini diventa quindi Sindaco di una città con più di 60.000 abitanti, Senatore della Repubblica in carica
e inoltre Presidente di Commissione al Senato della Repubblica.
Questa anomalia sarà oggetto di una puntata della trasmissione televisiva Report del 21 marzo 2010.
Dal 2008 è inoltre Presidente della V Commissione Bilancio del Senato.
Il 12 settembre 2008, in seguito ad un ricorso della Consigliera di Parità e dalla Commissione
Pari Opportunità della Regione Puglia, nonché dall'Associazione Tessere e dall'Avvocata Francesca
la Forgia in proprio, il T.A.R. impone la presenza femminile in Giunta, prevista anche dall'art. 37 dello Statuto
Comunale, non ritenendo sufficiente e pertinente l'elezione in Consiglio Comunale di donne.
Si tratta di un precedente nazionale, che porterà a ricorsi in tutta Italia contro le giunte al maschile.
Il 29 ottobre 2009 presenta due emendamenti alla legge finanziaria 2010.
Il primo prevedeva l'innalzamento dell'età pensionabile per i magistrati della Cassazione da 75 a 78 anni;
il secondo emendamento era la "definizione agevolata delle liti tributarie".
Solo il primo dei due è stato allora approvato.
Nell'agosto 2011 è relatore del ddl Anticrisi 2011 sulla manovra-bis.
Azzollini inoltre è relatore di diversi emendamenti come quello che prevede
il carcere per chi evade più di 3 milioni al Fisco e sulla possibilità di pubblicare ogni reddito in rete.
La Manovra è approvata dal Senato il 7 settembre 2011 attraverso il voto di fiducia con 165 si, 141 no e 3 astenuti.
Il 29 ottobre del 2012 si dimette da Sindaco di Molfetta.
Il 16 novembre 2013, contestualmente alla sospensione delle attività del Popolo della Libertà
e al rilancio di Forza Italia, aderisce al Nuovo Centrodestra guidato da Angelino Alfano.
Inoltre è Presidente della commissione Bilancio del Senato.
Vicende giudiziarie.
Il 7 ottobre 2013 è indagato assieme ad altri 60 tra funzionari comunali, ex amministratori e politici,
in una maxi truffa da 150 milioni di euro legata all'opera di costruzione del porto di Molfetta, appaltata nel 2007 e mai terminata.
L'8 ottobre 2014, dopo ben 9 mesi di rinvii, la Giunta per le Autorizzazioni del Senato vota la relazione Casson (Pd)
che chiede di concedere l'uso delle intercettazioni pari a 10 telefonate alla Procura di Trani nel processo contro Azzollini
come strumento probatorio.
Tuttavia la relazione è respinta con 5 si, 13 no e nessun astenuto.
Contro la relazione si sono espressi Nuovo Centrodestra , Grandi Autonomie e Libertà , Partito Socialista Italiano ma anche la Lega Nord
e persino il Partito Democratico che compattamente ha votato contro il suo relatore, il Sen. Felice Casson che si
è autosospeso dal partito.
Unici favorevoli il Movimento 5 Stelle oltre allo stesso Casson mentre assente era Forza Italia e non ha partecipato al voto
il Presidente della Giunta Dario Stefano (Sel-Misto).
Nonostante il clamore, il PD ha ribadito che le intercettazioni contro Azzollini dovevano essere convalidate preventivamente
e quindi quelle effettuate erano invalide nel processo contro l'ex Sindaco di Molfetta.
Nuovo relatore contrario alle intercettazioni sara proprio il segretario Pd della Giunta Claudio Moscardelli.
Il 4 dicembre 2014, il Senato conferma l'ok alla relazione Moscardelli (PD) contraria alle intercettazioni con 180 si, 36 no e un astenuto.
Il voto si svolge a scrutinio palese come chiesto dal gruppo M5S.
A favore votano PD, NCD, Forza Italia, Lega Nord, GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI),Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE,Per l'Italia,
Scelta Civica.
Contro solo M5S e Sel oltre ex grillini gruppo Misto (MovX e Italia Lavori in Corso.
L'ex relatore Casson, autosospeso dal PD, ha votato contro insieme ad alcuni senatori dissidenti di area civatiana.
iL 10 giugno 2015 viene chiesto al Senato di poter procedere con l'arresto di Azzollini indagato insieme ad altre 9 persone
per associazione a delinquere finalizzata alla bancarotta fraudolenta dell'ex ospedale psichiatrico "Casa Divina Provvidenza" di Bisceglie.
Appena giunta la notizia il Pd per bocca del suo presidente Matteo Orfini aveva annunciato che il suo partito
avrebbe votato si all'arresto provocando le ire degli alleati NCD che avevano parlato di linciaggio giudiziario
determinando una parziale retromarcia secondo cui il giudizio sarebbe stato frutto di una attenta analisi delle carte.
Dopo diversi rinvii Azzollini ha presentato una memoria difensiva e ha deciso di presentarsi in giunta per rispondere alle domande parlando
di un fumus persecutionis da parte del magistrato inquirente nei suoi confronti.
L'8 luglio 2015 rassegna le sue dimissioni da Presidente della 5 Commissione Bilancio che presiedeva ininterrottamente da quasi 15 anni
con una lettera al Presidente del Senato Pietro Grasso.
Il giorno precedente il Presidente della Giunta per le Autorizzazioni del Senato Dario Stefano (Sel-Misto) che è anche
relatore sul caso, aveva dato parere favorevole alla concessione dell'arresto.
In serata la Giunta approva con 13 si 7 no e nessun astenuto la relazione Stefano (Sel-Misto) favorevole a concedere
gli arresti domiciliari non riscontrando alcun fumus per negarlo.
A favore si esprimono Partito Democratico (8), Movimento 5 Stelle (4) e Lega Nord (1) mentre contro Nuovo Centrodestra , Forza Italia ,
Grandi Autonomie e Libertà e anche Partito Socialista Italiano (1) alleato del PD.
Assente il senatore Giacomo Caliendo FI che non partecipa piu alle sedute dopo la decadenza di Silvio Berlusconi
da senatore mentre non partecipa al voto il Presidente della Giunta e relatore del caso Dario Stefano (Sel-Misto).
Il 29 luglio 2015 il Senato respinge la richiesta di arresti domiciliari, con voto a scrutinio segreto, la proposta viene bocciata
con 189 NO ( 62.6%) , 96 SI ( 31.8% ) e 17 astenuti ( 5.6% ).
Sorprendente il numero dei 17 astenuti in un vogo segreto.. ma, evidentemente, senza precisi ordini di partito,
vi é stato un 5% di titubanti profondamente indecisi..
La lezione è chiara, il messaggio è forte: a prescindere dalla decisione presa dalla Giunta, i Senatori, questa volta ben informati e dopo aver ascoltato
l'intervento dell'Avv. Antonio Azzollini - liberi di decidere senza dover dar più conto a nessuno - danno ragione ad Azzollini.
La richiesta di " arresti domiciliari" per fatti vecchi di ben due anni non ha nessun senso e nessuna seria motivazione giuridica.
Un chiaro messaggio al GIP di Trani, Rossella Volpe ed un messaggio molto forte diretto a Carlo Maria Capristo, personaggio di spicco della Procura.
Carlo Maria Capristo che con " Alti e bassi di una carriera fatta di interrogatori assurdi, buchi nell'acqua e alcune amicizie scomode.." -
( Il Giornale, 15 Marzo 2010 )
é il procuratore che ha effettuato il famoso interrogatorio del moribondo musicologo Pierpaolo Stefanelli ( anno 2010 ).
Perché bisogna sempre osservare i due lati della medaglia, e se da un lato vi é l'effige del Senatore Azzollini, dall'altro vi é quella, non meno
conturbante, del Procuratore Carlo Maria Capristo.
Ed i Senatori, che bene o male conoscono anche le indagini di Carlo Maria Capristo, hanno deciso, una volta tanto in assoluta libertà, di tirare la loro
prima pietra...
Interrogatorio effettuato in condizioni assurde, senza la presenza di un avvocato, decidendo che i gemiti di un moribondo erano da considerarsi delle prove.
In più di una occasione, nel corso della legislatura, la maggioranza che sostiene il governo è
stata battuta dalle opposizioni durante alcune votazioni a scrutinio segreto.
Si è così tornati a parlare di "franchi tiratori" ovvero di quei parlamentari della maggioranza,
che dietro lo scudo dei voti segreti trovano il modo di manifestare il loro dissenso verso l'esecutivo o il proprio partito.
Incidenti di questo tipo, sebbene in parte fisiologici, attribuibili cioè alla normale dialettica parlamentare, trovano sostegno,
in questa fase di assestamento del nostro sistema maggioritario, nella natura non pienamente omogenea delle attuali coalizioni politiche.
Alla Camera, dove più ampio è lo scarto che divide le coalizioni,
la questione ha assunto una rilevanza maggiore; la richiesta di voto segreto si è rivelata uno strumento
particolarmente efficace nelle mani delle opposizioni, a cui ricorrere, ogni volta il
regolamento lo consenta, per approfittare delle contraddizioni interne alla maggioranza.
Dallo Statuto Albertino alla riforma del 1988
In Italia il voto segreto in Parlamento ha avuto legittimità costituzionale dallo Statuto Albertino del 1848,
che all'articolo 63 ne prevedeva l'obbligatorietà "per la votazione del complesso di una legge e per ciò che concerne al personale".
Con questa norma, recepita dai regolamenti delle Camere, si intendeva, nella difficile situazione in cui versava il neonato regime
costituzionale, proteggere e garantire la libertà e l'autonomia dei parlamentari di fronte ad eventuali controlli e coartazioni del Re o del governo.
In generale il voto segreto prevaleva sullo scrutinio palese e tale impostazione rimase sostanzialmente inalterata alla Camera fino al fascismo.
Fu il Senato che per primo introdusse, nel 1910, l'opposto principio della prevalenza dell'appello nominale sullo scrutinio segreto
in caso di richieste concorrenti.
Il fascismo si preoccupò di abolire il voto segreto; con la legge 19 gennaio 1939, n. 129,
istitutiva della Camera dei fasci e delle corporazioni, stabilì che "le votazioni hanno luogo sempre in modo palese",
comunque analoghe disposizioni erano già state introdotte dalle due Camere nel dicembre del 1938.
Dopo la parentesi fascista, La Consulta nazionale del 1946, optò, in via generale, per la prevalenza dell'appello nominale.
L'Assemblea Costituente, in virtù di una espressa disposizione del d.lgs.lgt. 16 marzo 1946, n. 98, adottò il regolamento della
Camera dei deputati in vigore fino al 1922, ove, come si è visto, vigeva il sistema della prevalenza del voto segreto.
Non si arrivò comunque a costituzionalizzare lo scrutinio segreto, così come inizialmente proposto, preferendosi rimettere
la disciplina delle votazioni all'autonomia regolamentare di ciascuna Camera.
L'onorevole Moro, illustrando il suo emendamento soppressivo, precisò che la sua richiesta andava intesa anche
come "rifiuto a consacrare costituzionalmente questo strumento di votazione che ha già dato luogo a tanti inconvenienti"
che "da un lato tende a incoraggiare i deputati meno vigorosi nell'affermazione delle loro idee e dall'altro tende a
sottrarre i deputati alla necessaria assunzione di responsabilità di fronte al corpo elettorale per quanto hanno
sostenuto e deciso nell'esercizio del loro mandato" (v. Atti Assemblea Costituente, seduta del 14 ottobre 1947, p. 1187).
Democristiani e liberali, ma anche alcuni socialisti, si schierarono contro "consapevoli del potenziale dispersivo del voto segreto per la maggioranza",
mentre le sinistre (comunisti, socialisti, azionisti e demolaburisti) "videro nello scrutinio segreto l'arma principale per far esplodere
le contraddizioni interne alla maggioranza"
(S. Curreri, Il voto segreto: uso, abuso, eccezione, pagg. 519 e segg.,
Entrata in vigore la Costituzione, la Camera dei deputati, nell'intento di affermare il principio della continuità
con l'ordinamento liberale, deliberò di adottare, con alcune lievi modifiche, le norme regolamentari
della Camera prefascista, e cioè il testo del 1900 con le modifiche fino al 1922,
lo stesso utilizzato anche alla Costituente.
Quanto al Senato, dove dal 1910 vigeva la regola dello scrutinio palese nelle votazioni
finali delle leggi, quando si trattò di discutere del criterio della prevalenza,
quest'ultima fu accordata allo scrutinio segreto, rendendo di fatto
sostanzialmente identica la disciplina nelle due Camere repubblicane.
Con i regolamenti del 1971 il voto a scrutinio segreto da evento
straordinario e rarissimo diventò (anche per effetto dell'introduzione del sistema elettronico)
di uso ordinario, sistema abituale, quasi prevalente di votazione,
e soprattutto venne sempre più utilizzato come strumento di lotta politica.
La delimitazione dei casi in cui votare a scrutinio segreto venne alla fine sostenuta
come una valida misura per imprimere una maggiore funzionalità ai lavori parlamentari,
contenere il fenomeno dei "franchi tiratori" e favorire, dopo una lunga stagione di consociativismo,
una più chiara distinzione di ruoli tra maggioranza e opposizione.
Norme vigenti e prassi applicative.
L'attuale disciplina del voto segreto è quella risultante a seguito
delle modifiche regolamentari approvate nel 1988, da entrambi le nostre
Assemblee parlamentari, con le quali si è provveduto ad innovare la
precedente regolamentazione della materia riducendone notevolmente
l'area di ammissibilità.
A differenza del precedente regime che ammetteva lo scrutinio segreto per tutte le votazioni e
lo prevedeva come obbligatorio per la votazione finale dei progetti di legge,
l'attuale formulazione dell'art. 49, comma 1 r. C. (al Senato: art. 113, comma 2 r. S.),
stabilisce invece il principio generale per il quale le votazioni hanno luogo a scrutinio palese.
A tale principio si deroga per le votazioni riguardanti le persone, le quali hanno obbligatoriamente
luogo a scrutinio segreto sia che esse si svolgano in Assemblea che in Commissione (artt. 49 e 51, comma 1 r. C.; art. 113, comma 3 r. S.).
Secondo l'indirizzo interpretativo sono effettuate a scrutinio segreto tutte le votazioni riguardanti persone che concernono:
Sono inoltre votate a scrutinio segreto, solo quando ne sia avanzata richiesta, le proposte
delle giunte sulle richieste di autorizzazione all'arresto e altri atti
privativi della libertà personale, perquisizioni personali e domiciliari,
intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, sequestro di corrispondenza,
in quanto incidenti sui principi costituzionali richiamati dall'art. 49 r. C. e dall'art. 113 r. S.
Il voto palese è sempre obbligatorio per tutte le votazioni concernenti la legge finanziaria, le leggi di
bilancio, le leggi collegate e tutte le deliberazioni che abbiano comunque conseguenze
finanziarie (art. 49, comma 1-bis; art. 113, comma 6 r. S.).
In Assemblea il voto segreto è consentito anche in altre ipotesi quando
vi sia stata la relativa richiesta da parte di 30 deputati o da uno o più presidenti di gruppi,
che separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica (art. 51, comma 2 r. C.;
al Senato occorrono invece 20 senatori, art. 113, comma 2 r. S.).
I regolamenti delle due Camere prevedono concordemente la facoltà di richiedere
lo scrutinio segreto nelle votazioni che incidono sui principi e sui diritti di libertà di
cui ai seguenti articoli della Costituzione:
In ogni caso, nel concorso tra richieste di voto segreto e questione di fiducia posta dal governo,
la prassi parlamentare ha però dato la prevalenza al voto palese, vanificando alla fine quella libertà di
coscienza del parlamentare che si intendeva tutelare, dai diktat dei partiti e dell'esecutivo,
nelle materie attinenti ai diritti fondamentali, di cui alla prima parte della Costituzione.
Sono, infine, ammesse le richieste di deliberazione a scrutinio segreto concernenti le modificazioni al regolamento.
Fin qui le regole comuni; ci sono però alcune differenze importanti nella disciplina dell'istituto tra le due Camere.
Intanto il regolamento del Senato prevede il voto segreto anche per quanto riguarda le norme relative
alla protezione socioeconomica della famiglia, il riferimento è al primo comma dell'articolo 31 della Costituzione.
Inoltre il regolamento della Camera prevede la possibilità del voto segreto anche per l'istituzione di Commissioni parlamentari d'inchiesta;
Le differenze principali riguardano però gli aspetti interpretativi.
Ciò ha consentito un'interpretazione restrittiva dell'ambito di applicazione del voto segreto che deve quindi
ritenersi "ammesso solo per le norme che, rispetto ai principi e ai diritti costituzionali indicati dall'articolo 49,
comma 1, introducano una disciplina significativamente divergente rispetto a quella esistente o
modifichino le condizioni sostanziali per l'esercizio dei diritti in questione".
Rimangono, pertanto, escluse dall'area di ammissibilità della predetta modalità di votazione le
disposizioni che, non incidendo sui tratti essenziali di tale disciplina,
non alterino le caratteristiche fondamentali del quadro normativo vigente nel suo rapporto con le norme costituzionali"
Al fine di salvaguardare la rigorosa applicazione di tale criterio, l'art. 49, comma 1 - quinquies r. C. ammette che, in
relazione al carattere composito dell'oggetto posto in votazione, possa richiedersi la votazione separata della parte da votare a scrutinio segreto.
Quando l'ammissibilità della richiesta di scrutinio segreta è controversa, entrambi i regolamenti,
assegnano al Presidente, sentita ove necessario la Giunta del regolamento, la competenza a decidere
in merito (art. 49, comma 1-quinquies r. C.; art. 113, 5 r. S.).
Con questo potere presidenziale di interpretazione nei casi di dubbio (Giunta del regolamento, 7 marzo 2002)
si è voluto "sottrarre alla stretta logica dei numeri la decisione su materie in cui prevale la garanzia del singolo e delle minoranze" (Curreri).
In relazione al carattere composito di un progetto di legge si procede ad effettuare il giudizio di prevalenza per determinare
se sulla sua votazione finale possa essere ammesso o meno il voto segreto, (art. 49 r. C.),
un giudizio di prevalenza che il Presidente della Camera ha ritenuto non debba fondarsi su criteri
meramente quantitativi bensì su una valutazione globale del provvedimento e delle sue preminenti finalità
(seduta del 25 settembre 2002).
Alla luce di questa interpretazione le questione pregiudiziali di costituzionalità presentate sulla proposta di legge
in materia di "legittimo sospetto", in relazione all'art. 25 della Costituzione,
furono poste in votazione a scrutinio segreto.
Di segno diverso, nel corso della XIII legislatura, è stato il criterio adottato per respingere una richiesta di votazione mediante scrutinio
segreto riferita ad una questione pregiudiziale, in occasione dell'esame del disegno di legge AC 3240
recante nuova disciplina dell'immigrazione.
In tale circostanza, si preferì ricorrere ad un criterio eminentemente quantitativo,
e cioè valutando che le disposizioni non assoggettabili a voto segreto erano più numerose
di quelle sulle quali esso era consentito, indipendentemente dal riferimento alle finalità complessive
della legge (Giunta per il regolamento nella seduta del 30 settembre 1997).
Le questioni pregiudiziali, pertanto, devono essere poste in votazione con modalità analoghe
a quelle adottabili per la votazione finale del progetto di legge, considerato che il voto
favorevole sulle questioni pregiudiziali può determinare la reiezione dell'intero provvedimento
ed assumere quindi natura di deliberazione definitiva sul merito.
Diversamente si pone, invece, il problema per le questioni sospensive.
In effetti, l'approvazione di una questione sospensiva non costituisce una decisione normativa, non determinando effetti sull'ordinamento
né incidendo, in alcun modo, sul merito del provvedimento.
La questione sospensiva, a differenza della pregiudiziale, incide sull'iter del progetto di legge
che mira a sospendere, ma non comporta, in sé, conseguenze sul merito dello stesso.
Per queste ragioni la Presidenza della Camera nella seduta del 25 settembre 2002 ha ritenuto di non ammettere
la richiesta di scrutinio segreto sulle questioni sospensive.
Relativamente all'ammissibilità di richieste di votazione a scrutinio segreto per atti di indirizzo
(mozioni, risoluzioni, ordini del giorno) una più restrittiva interpretazione
del comma 1 dell'articolo 49 ha condotto, nella XIV legislatura, escludere tale
tipologia di atti da quelle per le quali è ammissibile il voto segreto.
Tali votazioni, infatti, non incidono sui principi e sui diritti costituzionali di cui all'articolo 49, comma 1,
in quanto essi riguardano indirizzi al governo e non producono immediatamente effetti sui principi e diritti sopra richiamati.
Considerazioni preliminari.
Il Presidente della Camera è stato criticato per avere autorizzato troppi voti
a scrutinio segreto (dall'inizio della XIV legislatura al 30 dicembre 2003, su 16.525 votazioni qualificate
mediante procedimento elettronico, le votazioni segrete sono state 402,
Fonte: Servizio Assemblea, Camera dei deputati, e più di un esponente della maggioranza ha chiesto di rivedere
in senso restrittivo gli indirizzi interpretativi delle norme che disciplinano la materia, soprattutto con
riferimento alla materia elettorale e talvolta a quella penale.
In generale, con riferimento all'ambito naturale di applicazione del voto segreto, è stata avanzata la richiesta di procedere ad
una specificazione rigorosa del suo campo di applicazione e all'enunciazione di criteri chiari ed
omogenei che evitino incertezze e dubbi interpretativi.
Il ricorso al voto segreto dovrebbe essere riservato esclusivamente alle votazioni riguardanti persone,
solo in questi casi si porrebbe, infatti, l'esigenza di tutela di ragioni di coscienza (in questo senso, per la maggioranza,
l'on. Elio Vito, tra i contrari, per le opposizioni, l'on. Marco Boato per il
quale "lo scrutinio segreto è strumento di garanzia per tutti i deputati"; Giunta del regolamento, 7 febbraio 2002).
La generalizzazione dello scrutinio palese, dopo una delle battaglie parlamentari
più accese tra maggioranza e opposizioni, rappresentò il punto di rottura della democrazia consociativa.
L'attuale sistema maggioritario dove l'opposizione, anziché condizionare la maggioranza,
si contrappone frontalmente ad essa in vista della sua sostituzione, esige una maggiore trasparenza
e responsabilità nella azione politica, in particolare in quella parlamentare, per consentire agli elettori scelte consapevoli.
I pessimi rapporti tra maggioranza e le opposizioni non permettono oggi confronto su questa tema delicato,
che tocca tra l'altro la democrazia interna ai partiti e ai gruppi parlamentari,
ma l'evoluzione del nostro sistema verso una compiuta democrazia maggioritaria passa anche attraverso
il completamento della riforma dei regolamenti del 1988, e una riflessione sulle materie riservate ancora al voto segreto.
Storia d'Italia: Il Parlamento, a cura di Luciano Violante, Giulio
Einaudi editore 2001).
elezioni, dimissioni, richieste di autorizzazioni a procedere per reati ministeriali (art. 96 Cost.);
pareri in Commissione sulle proposte di nomina del governo ai sensi della legge n. 14 del 1978.
art. 6 (tutela delle minoranze linguistiche);
art. 13 (libertà personale e restrizioni ad essa relative, carcerazione preventiva);
art. 14 (libertà di domicilio);
art. 15 (libertà di corrispondenza);
art. 16 (libertà di circolazione);
art. 17 (libertà di riunione);
art. 18 (libertà di associazione);
art. 19 (libertà religiosa);
art. 20 (divieto di limitazioni per le associazioni religiose)
art. 21 (libertà di manifestazione del pensiero e di stampa);
art. 22 (cittadinanza, capacità giuridica, nome);
art. 24 (diritto alla difesa);
art. 25 (diritto al giudice naturale e principio di legalità);
art. 26 (estradizione),
art. 27 (responsabilità penale, presunzione d'innocenza, divieto della pena di morte e dei trattamenti disumani e degradanti,
finalità rieducativa della pena);
art. 29 (diritti della famiglia e disciplina del matrimonio);
art. 30 (educazione della prole e tutela dei figli);
art. 31, comma 2 (protezione della maternità, dell'infanzia e della gioventù);
art 32, comma 2 (trattamenti sanitari obbligatori).
le leggi ordinarie relative agli organi costituzionali dello Stato (Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo, Corte Costituzionale),
per le Leggi relative agli organi delle regioni; per le leggi elettorali.
Come osserva Andrea Manzella al Senato è ammesso il voto segreto anche solo per "riferimento indiretto"
ad uno dei diritti elencati nella prima parte della Costituzione.
Alla Camera invece, per espressa disposizione regolamentare lo scrutinio segreto è
consentito limitatamente alle questioni "strettamente" attinenti ai casi di
cui al comma 1 dell'art. 49 r. C., con ciò stabilendosi la preclusione
rispetto ad interpretazioni estensive dell'ambito di applicazione della norma medesima (art. 49, comma 1-quinquies).
(Giunta del regolamento, 7 marzo 2002).
I partiti che avevano ottenuto rappresentanza nel Parlamento Italiano alle ultime elezioni sono:
Partito Democratico (309 deputati e 113 senatori) - Matteo Renzi
Movimento 5 Stelle (91 deputati e 36 senatori) - Beppe Grillo
dai quali si sono "staccati":
9 deputati ed un senatore che hanno costituito "Alternativa Libera".
Forza Italia (70 deputati e 43 senatori) - 10 senatori passati ad ALA di Denis Verdini - Silvio Berlusconi
Nuovo Centrodestra (27 deputati e 31 senatori iscritti nel gruppo Area Popolare)- Angelino Alfano
Scelta Civica per l'Italia (25 deputati)Enrico Zanetti YYYYY
Sinistra Ecologia Libertà (25 deputati e 7 senatori)Nichi Vendola
Lega Nord (17 deputati e 12 senatori)Matteo Salvini
Conservatori e Riformisti (14 deputati e 12 senatori)Raffaele Fitto
Alternativa Libera (10 deputati)Walter Rizzetto
Democrazia Solidale (8 deputati e 3 senatori iscritti nel gruppo Per l'Italia)Lorenzo Dellai
Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale (8 deputati)Giorgia Meloni
Unione di Centro (6 deputati e 2 senatori iscritti nel gruppo Area Popolare)Lorenzo Cesa
Popolari per l'Italia (1 deputato iscritto al gruppo Per l'Italia e 1 senatore iscritto nel gruppo GAL)Mario Mauro
Partito Socialista Italiano (5 deputati e 4 senatori)Carlo Dell'Avalle
Südtiroler Volkspartei (4 deputati e 2 senatori)Arno Kompatscher
Movimento X (3 senatori)Loredana De Petris
Movimento Associativo Italiani all'Estero - MAIE -(3 deputati e un senatore)Mario Borghese
Centro Democratico (3 deputati)Bruno Tabacci
Movimento per le Autonomie (un deputato iscritto nel gruppo LN e Autonomie e 2 senatori iscritti nel gruppo GAL)Raffaele Lombardo
Democrazia Cristiana (2 deputati iscritti nel gruppo FI - PDL - Berlusconi Presidente)Angelo Sandri
Veneto - Percorso Comune (2 deputati iscritti nel gruppo Alternativa Libera)Gessica Rostellato
Italia Lavori in Corso (2 senatori)Francesco Campanella ( ex 5 Stelle )
Partito Autonomista Trentino Tirolese (un deputato ed un senatore)Franco Panizza
Alleanza per l'Italia (un deputato iscritto nel Gruppo Misto)Francesco Rutelli
Il Megafono - Lista Crocetta (un senatore iscritto nel gruppo del PD)Rosaio Crocetta
Italia dei Valori (un deputato iscritto nel Gruppo Misto e un senatore iscritto al gruppo GAL)Ignazio Messina ( ex lista Antonio di Pietro )
Moderati (un deputato iscritto nel gruppo del PD)Giacomo Portas ( Ex Forza Italia etc. )
Nuovo PSI (un senatore iscritto nel gruppo GAL)Lucio Barani
Riformatori Sardi (un deputato iscritto nel gruppo di SCpI)Massimo Fantola
Stella Alpina (un deputato iscritto nel gruppo misto - Minoranze Linguistiche)Rudi Marguerettaz
Unione Sudamericana Emigrati Italiani - USEI - (un deputato iscritto nel gruppo misto)Eugenio Sangregorio
Federazione dei Verdi (due senatori iscritti al gruppo Grandi Autonomie Libertà)Angelo Bonelli
Unione per il Trentino (un deputato iscritto a Per l'Italia e un senatore iscritto nel gruppo Per le Autonomie-PSI-MAIE)Lorenzo Dellai
Union Valdôtaine (un senatore iscritto nel gruppo Per le Autonomie-PSI-MAIE)Ennio Pastoret
Verdi del Sudtirolo (un deputato iscritto nel gruppo di SEL)Brigitte Foppa
Libertà e Autonomia - Noi Sud (un senatore iscritto al gruppo GAL )Gianfranco Micciché - Grande Sud
Tutti gli altri appaiono essenzialmente come dei Capitani di Ventura, spesso pronti a cambiare di campo e di padrone,
Capitani di manipoli ben coesi, legati al territorio di provenienza.
Spesso più capi di Clan che di partito.
Ma, tutti assieme, sono comunque una pericolosa " Armata Brancaleone" in grado, molto spesso, di cambiare l'esito delle votazioni.
Il fascismo si preoccupò di abolire il voto segreto; con la legge 19 gennaio 1939, n. 129,
istitutiva della Camera dei fasci e delle corporazioni, stabilì che "le votazioni hanno luogo sempre in modo palese",
comunque analoghe disposizioni erano già state introdotte dalle due Camere nel dicembre del 1938.
Perché mai ? Ce lo vogliamo chiedere ?
E se invece le votazioni fossero sempre ed esclusivamente segrete ?
I Condottieri ed i Capitani di Ventura non potrebbero più controllare, punire, premiare, le loro truppe.
Non potrebbero più sapere se hanno veramente sparato contro il nemico, se invece hanno solo sparato a salve, oppure se non hanno sparato affatto..
In questo modo nessuno potrebbe giudicare le decisioni, nonostante le prevedibili e solite proteste dei perdenti, perché di fronte al voto
libero, segreto, e di pura coscienza, non resta che accettarle.
Probabilità di caduta del Governi ?
Se da un lato vi possono essere dei "franchi tiratori", dall'altra parte vi possono essere voti favorevoli da parte dei tanti Capitani di Ventura che
non hanno nessuna intenzione d'abbandonare oggi le aule parlamentari per faticose campagne elettorali di un incerto domani e
per una pensione dimezzata in un possibile futuro.
Ed il principio vale anche per le votazioni Comunali e per quelle Regionali: un modo per dare voce
ai rappresenti del popolo senza che debbano mettere
in conto le ire del Sindaco e le romanzine del Presidente della Regione.
Ma non solo, i giochini delle "logiche di corrente" e delle "politiche delle minoranze" , delle "larghe intese", delle "convergenze parallele" non avrebbero più un senso, una possbilità di essere
attuati.
Perché non poteva più controllare le decisioni dei deputati...
Tutti i ricattini, i tatticismi, le decisioni di segreteria, le decisione delle assemblee di partito varranno solo come indicazioni generali e nulla più.
Tutti i "voti di scambio" , gli "appoggi esterni" , gli "abbandoni dall'aula" non avrebbero più senso.
Ed anche la presentazione di centinaia di emendamenti, interrogazioni, richieste di risposte urgenti, perderebbero di valore.
Minimale.
Nessuno rischia una lunga e costosa nuova campagna elettorale.
( Giorgio Comerio )