Redazione
Addio alla prescrizione.. in una contesto di tempi biblici..
Ricordiamo che vi è la prescrizione del reato e la prescrizione della pena.
Due strumenti giuridici la cui applicazione è ben precisa e soggetta ad attente valutazioni da parte dei Tribunali.
Sono strumenti a difesa dei cittadini contro il nemico di tutti: il TEMPO del GIUDIZIO DEFINITIVO.
Parliamo del dramma nel dramma totale, ovvero del processo penale.
Già l'applicazione dei primi correttivi proposti, anche al processo civile ne mitighrebbe
la tragedia personale delle parti in causa e l'impatto sociale sull'economia nazionale.
Ricordiamo che la quarta virtù cardinale, la più importante, è sempre stata la Giustizia..
La giustizia (in latino iustitia) consiste nella volontà costante e ferma di dare a Dio e al prossimo
ciò che è loro dovuto e quindi, per mezzo di essa, intendiamo e conseguentemente operiamo ciò
che è bene nei riguardi di Dio, di noi stessi e del prossimo.
È la più importante tra le virtù cardinali perché "chi pratica la giustizia è giusto come Egli [Cristo]
è giusto" (1Giovanni 3,7) mentre "chi non pratica la giustizia non è da Dio" (1Giovanni 3,10) come dice San Giovanni.
Un netto miglioramento si può ottenere già attuando solo sette punti.
1 - RIDUZIONE dei TEMPI PROCESSUALI. Atto primo. I due turni
I Tribunali lavorino su DUE turni.
Si inizi così a ridurre i tempi biblici ed ignobili che attanagliano vittime ed imputati.
In Europa siamo nei primi posti con ben 4 avvocati ogni mille abitanti !
In totale quasi 250mila.
Fonte:
2 - RIDUZIONE dei TEMPI PROCESSUALI. Atto secondo. La quarta udienza.
Dopo le prime tre udienze di "assestamento", da farsi a non più di un mese di distanza l'una dall'altra,
alla quarta udienza comunque si và a sentenza..
A prescindere da presenti ed assenti, fatto comunque uso massiccio degli interventi per via
telematica sia degli imputati che dei testimoni..
Insomma nel giro di sei - sette mesi si ha la sentenza, sia essa di primo grado che di secondo che della Cassazione.
3 - SENTENZA di PRIMO GRADO : subito esecutiva.
La sentenza di primo grado è immediatamente esecutiva..
Ma sempre con la possibilità di ricorsi, come indicato nel punto seguente.
In questo modo ecco che anche gli attuali tempi di prescrizione del reato possono restare quelli che sono..
Essendosi attuata l'esecutività immediata della sentenza di primo grado.
4 - I RICORSI possibili. Diritto degli imputati - atto primo.
I ricorsi sono possibili solo da parte dei condannati presentando nuovi elementi a giudizio
in appello, e non dal pubblico ministero.
5 - TEMPO A DIFESA . Diritto degli imputati - atto secondo
La difesa deve avere un congruo tempo per visionare e valutare i documenti/prove d'accusa.
Inoltre la difesa ha il diritto di richiedere/presentare, ed ottenere sempre ed in ogni caso ,
nuove perizie o nuovi documenti a difesa dell'imputato sia in qualsiasi momento dell'iter giudiziario
che durante l'espiazione della pena.
Ovviamente queste richieste non andranno ad allungare i tempi del calendario delle udienze.
6 - APPELLO:
Cio' avverrà comunque già nel periodo di espiazione della pena determinata dalla sentenza di primo grado.
In appello la condanna non potrà essere aumentata ma solo confermata, oppure ridotta, od annullata..
Richieste di danni insensate.
7 - RICHIESTE di DANNI
In caso di vittoria la somma verrà resa integra, in caso di sconfitta verrà data alla controparte
come risarcimento, dedotte tutte le spese di giudizio.
Perché poi per il civile siamo messi.. ancora peggio..
Un purulento bubbone che prima o poi scoppierà..
Punti fondamentali per una nuova giustizia..
Avvocati e personale dei Tribunali non mancano di certo...ed i fondi pure.
Insomma non potranno lamentarsi dei due turni..
https://www.versari.it/infografiche/distribuzione-degli-avvocati-in-europa/
Sarà una novità dura da digerire ma, in effetti, andrà ad iniziare a mitigare
la terrificante duplicazione dei processi, se non la loro triplicazione.
Tempo determinato dalla complessità del caso, ma che verrà definito dalla difesa.
In linea di massima non superore ai tre mesi.
Il giudizio d'appello potrà essere richiesto solo dal condannato in primo grado, presentando nuovi elementi a sua favore,
e quindi utili
ad un nuovo giudizio.
La sentenza di appello è immediatamente esecutiva.
Solo il condannato in appello potrà ricorrere in Cassazione, apportando le motivazioni già attualmente necessarie.
Come evitare richieste di danni insensate, spesso esagerate e magari senza possibilità di attuazione ?
Ecco la proposta..
I richiedenti dovranno depositare in tribunale il 50% della somma richiesta a riprova
della loro serietà di intenti e della fondata motivazione .