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UNICREDIT S.p.A: spulciando una vecchia Gazzetta Ufficiale...

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Roma - Sabato, 5 aprile 2014
PARTE SECONDA

UNICREDIT S.P.A.
iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del T.U. Bancario al n. 02008.1 società capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit iscritto all'albo dei gruppi bancari ai sensi dell'articolo 64 del T.U. Bancario al n. 02008.1

Sede legale: via A. Specchi 16 - Roma

Registro delle imprese: Roma n. 00348170101

Codice Fiscale e/o Partita IVA: Partita I.V.A. n. 00348170101
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi dell'art. 58 del decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993 (il "T.U. Bancario). UniCredit S.p.A. e UniCredit OBG S.r.l., una società a responsabilità limitata costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130 (la "Legge 130"), con sede legale in Piazzetta Monte, 1, 37121 Verona, Italia, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Verona n. 04064320239, iscritta all'elenco generale degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del T. U. Bancario al n. 42011, nel contesto di un'operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite, hanno stipulato in data 13 gennaio 2012, come successivamente modificato, un Accordo Quadro di Cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 7 -bis e 4 della Legge 130 e dell'articolo 58 del T. U. Bancario (l'"Accordo Quadro di Cessione").
In data 28 febbraio 2014 UniCredit S.p.A., avvalendosi di una opzione di riacquisto prevista nell'Accordo Quadro di Cessione, ha comunicato a UniCredit OBG S.r.l. la propria intenzione di riacquistare i Crediti che rispettino i criteri di seguito specificati:
- mutui ceduti da UniCredit S.p.A. a UniCredit OBG S.r.l. in data 14 dicembre 2012 o 13 dicembre 2013 ai sensi dell'Accordo Quadro di Cessione e identificati ai sensi dei criteri di cui rispettivamente agli avvisi di cessione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 148 parte II del 20 dicembre 2012 e n. 148 parte II del 17 dicembre 2013 , registrati presso il registro delle Imprese di Verona;

- mutui rispetto ai quali alla data del 31 gennaio 2014 vi siano una o più rate scadute che non siano state pagate integralmente da più di 90 giorni, fatta eccezione per quei mutui per i quali alla data del 21 marzo 2014 sia stata notificata da UniCredit S.p.A. ai relativi debitori la decadenza del beneficio del termine e/o la risoluzione contrattuale, oppure che a tale data siano stati integralmente rimborsati.

Detta cessione si è perfezionata contestualmente al pagamento del corrispettivo per la cessione in data 28 marzo 2014.

Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresì trasferiti a UniCredit S.p.A., senza ulteriori formalità o annotazioni, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 58 del T.U. Bancario, tutti gli altri diritti derivanti a UniCredit OBG S.r.l. dai crediti pecuniari oggetto del summenzionato contratto di cessione, ivi incluse le garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e, più in generale, ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai suddetti crediti.



I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare ogni somma dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta retrocessione.

I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione al proprio gestore o all' agenzia di UniCredit S.p.A. presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle rate del relativo contratto di mutuo, nelle ore di apertura di sportello di ogni giorno lavorativo bancario.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali UniCredit S.p.A. a seguito della retrocessione, è ridivenuto esclusivo titolare dei Crediti Riacquistati e, di conseguenza, unico "Titolare" del trattamento dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali -contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti Ceduti e relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i "Dati Personali"), ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, in materia di protezione dei dati personali (la "Legge Privacy").

Ciò premesso, UniCredit S.p.A. informa, in particolare, che i Dati Personali continueranno a essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti, così come a suo tempo illustrate nelle informative già fornite.

UniCredit S.p.A. informa, altresì, che l'Informativa completa sarà reinviata ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti alla prima occasione utile.

Gli interessati hanno il diritto di accedere in ogni momento ai propri Dati Personali nonché a richiedere qualsiasi informazione relativa al trattamento, ai propri diritti, ai soggetti coinvolti ed alle connesse modalità tecniche, rivolgendosi a UniCredit S.p.A. presso:
UniCredit S.p.A.-Customer Satisfaction & Claims Italy, Via del Lavoro n. 42 - 40127 Bologna/ Tel.: +39 051.6407285 -Fax.: +39 051.6407229/
indirizzo e-mail: Privacyart7@unicredit.eu.
Per UniCredit S.p.A. - Firmatari autorizzati
Stefano Ruggeri
Giulia Bosisio



Unicredit OBG ( Obbligazioni Garantite ) Codice Ateco 2007 (64.99.4)
CCIAA-REA : VR-388994
Piazzetta Monte n. 1
Verona

Seconda fase..
(GU Parte Seconda n.123 del 24-10-2015)
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della legge numero 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge 130") e dell'articolo 58 del D.Lgs. numero 385 del 1° settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario"), e Informativa ai sensi dell'articolo 13, commi 4 e 5 del D.Lgs. numero 196 del 30 giugno 2003 (il "Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali") e del provvedimento dell'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007

UniCredit OBG S.r.l. comunica che, nel contesto di un'operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite da parte di UniCredit S.p.A., in data 13 gennaio 2012, come successivamente modificato, ha concluso con UniCredit S.p.A. (il "Cedente") un accordo di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della Legge 130 e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (l'"Accordo Quadro di Cessione").

In virtu' dell'Accordo Quadro di Cessione, il Cedente ha ceduto e cedera' e UniCredit OBG S.r.l. ha acquistato e dovra' acquistare dal Cedente, periodicamente e pro soluto, secondo un programma di cessioni da effettuarsi ai termini ed alle condizioni ivi specificate, ogni e qualsiasi credito derivante dai mutui ipotecari in bonis erogati ai sensi di contratti di mutuo stipulati dal Cedente con i propri clienti (i "Contratti di Finanziamento") nel corso della propria ordinaria attivita' di impresa (i "Crediti").

Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato, si comunica che, in data 16 ottobre 2015, UniCredit OBG S.r.l. ha acquistato pro soluto dal Cedente tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi a far tempo dall'inizio del 1 ottobre 2015 (la "Data di Valutazione"), accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti dai contratti di mutuo fondiario o ipotecario che alla data del 16 ottobre 2015 risultavano nella titolarita' di UniCredit S.p.A. e che alla Data di Valutazione (salvo ove diversamente previsto) presentavano le seguenti caratteristiche (da intendersi cumulative salvo ove diversamente previsto):
1) mutui in relazione ai quali il rapporto tra il debito residuo in linea capitale del mutuo alla Data di Valutazione ed il valore dell'immobile sul quale e' stata concessa la garanzia ipotecaria, calcolato alla Data di Stipulazione ovvero alla data del piu' recente frazionamento se si tratta di mutui derivanti dal frazionamento di un precedente finanziamento in quote, e':

(i) pari o inferiore all'80%, qualora si tratti di Crediti Ipotecari Residenziali; ovvero

(ii) pari o inferiore al 60%, qualora si tratti di Crediti Ipotecari Commerciali;

2) mutui i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito di accollo liberatorio e/o frazionamento) siano:
(i) nel caso di Crediti Ipotecari Residenziali, una o piu' persone fisiche (ivi incluse le persone fisiche il cui mutuo sia stato concesso in qualita' di titolari di ditte individuali o componenti di societa' di fatto residenti in Italia, in base a quanto indicato nell'ultima comunicazione ricevuta da UniCredit S.p.A. da parte del relativo debitore), con almeno una di esse residente in Italia ovvero una o piu' persone giuridiche (costituite nella forma di societa' in nome collettivo, societa' in accomandita semplice, societa' a responsabilita' limitata, societa' per azioni, societa' cooperative a responsabilita' limitata, societa' in accomandita per azioni, consorzi, societa' semplice, studi professionali ovvero associazioni), con almeno una di esse avente sede legale in Italia;

ovvero :
(ii) nel caso di Crediti Ipotecari Commerciali, una o piu' persone giuridiche (costituite nella forma di societa' in nome collettivo, societa' in accomandita semplice, societa' a responsabilita' limitata, societa' per azioni, societa' cooperative a responsabilita' limitata, societa' in accomandita per azioni, consorzi, societa' semplice, studi professionali ovvero associazioni), con almeno una di esse avente sede legale in Italia, ovvero una o piu' persone fisiche il cui mutuo sia stato concesso in qualita' di titolari di ditte individuali o componenti di societa' di fatto residenti in Italia, in base a quanto indicato nell'ultima comunicazione ricevuta da UniCredit S.p.A. da parte del relativo debitore, con almeno una di esse residente in Italia;

3) mutui garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul territorio della Repubblica Italiana rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si e' concluso alla Data di Valutazione o prima della stessa;

4) mutui che siano retti dal diritto italiano;

5) mutui denominati in euro (ovvero erogati in valuta diversa e successivamente ridenominati in euro);

6) mutui che abbiano almeno una rata scaduta e pagata, fosse anche solo di interesse;

7) nel caso di Crediti Ipotecari Residenziali mutui che non abbiano una durata residua superiore a 30 anni ovvero nel caso di Crediti Ipotecari Commerciali mutui che non abbiano una durata residua superiore a 25 anni;

8) mutui interamente erogati, anche non in unica soluzione, ed interamente svincolati alla data del 31 dicembre 2014 (inclusa) ovvero mutui derivanti dal frazionamento in quote di un precedente finanziamento, per i quali non sussista alcun obbligo o possibilita' di effettuare ulteriori erogazioni;

9) mutui originariamente stipulati nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1990 (incluso) ed il 31 dicembre 2014 (incluso) da UniCredit S.p.A. o da banche successivamente confluite in UniCredit S.p.A. in base a operazioni societarie tempo per tempo comunicate alla clientela, per i quali i mutuatari abbiano corrisposto nel corso del 2014 i pagamenti delle relative rate a UniCredit S.p.A.;

10) mutui garantiti da ipoteca su immobili aventi caratteristiche residenziali, per tali intendendosi gli immobili che:
(i) alla Data di Stipulazione del relativo mutuo ricadevano (a) in una delle seguenti categorie catastali classate: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, ovvero A11; ovvero (b) in una delle seguenti categorie catastali non classate: A ovvero V; ovvero
(ii) in qualunque momento tra la Data di Stipulazione e la Data di Valutazione sono stati accatastati in almeno una delle predette categorie catastali.

Il presente criterio si intende rispettato anche laddove l'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo su un immobile rientrante nelle categorie catastali di cui al punto (i) del presente criterio si estenda anche ad immobili pertinenziali al suddetto immobile che appartengano ad una delle seguenti categorie catastali classate:
C6, C2, C7, F5, F2, F1, F3, T, ovvero ad una delle seguenti categorie catastali non classate: G, CN, PA, M, D, EU, E, CO ,L, LE, PF, X;

11) mutui garantiti da ipoteca di primo grado legale;

12) mutui in relazione ai quali tutte le rate scadute alla Data di Valutazione (inclusa) risultavano pagate alla data dell'8 ottobre 2015 (inclusa);

13) mutui in relazione ai quali l'ultima rata scade successivamente al 30 giugno 2017.

Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti dai mutui che, pur presentando alla Data di Valutazione le caratteristiche sopra indicate, presentano altresi' alla Data di Valutazione (salvo ove diversamente previsto) una o piu' delle seguenti caratteristiche:

14) mutui che siano stati concessi a e/o garantiti da enti pubblici;

15) mutui che siano stati concessi a enti ecclesiastici;

16) mutui classificati alla Data di Stipulazione come mutui agrari ai sensi dell'articolo 43 del D.lgs. 1993 n. 385;

17) mutui i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito di accollo liberatorio e/o frazionamento) siano:

(i) una o piu' persone giuridiche (costituite nella forma di societa' in nome collettivo, societa' in accomandita semplice, societa' a responsabilita' limitata, societa' per azioni, societa' cooperative a responsabilita' limitata, societa' in accomandita per azioni, consorzi, societa' semplice, studi professionali ovvero associazioni); ovvero

(ii) una o piu' persone fisiche il cui mutuo sia stato concesso in qualita' di titolari di ditte individuali o componenti di societa' di fatto residenti in Italia, in base a quanto indicato nell'ultima comunicazione ricevuta da UniCredit S.p.A. da parte del relativo debitore, con almeno una di esse residente in Italia e il cui debito residuo, a fronte di un complessivo importo erogato alla Data di Valutazione, sia suddiviso in quote;

18) mutui in relazione ai quali il debito residuo alla Data di Valutazione sia inferiore a Euro 10.000;

19) mutui che siano stati concessi a persone fisiche che alla data del 30 settembre 2015 (inclusa) erano dipendenti di UniCredit S.p.A. o di qualsiasi altra societa' del Gruppo Bancario UniCredit con sede legale in Italia, ovvero in caso di cointestazioni almeno uno dei mutuatari alla data del 30 settembre 2015 (inclusa) era dipendente di UniCredit S.p.A. o di qualsiasi altra societa' del Gruppo Bancario UniCredit con sede legale in Italia;

20) mutui che siano stati stipulati con erogazione ai sensi di qualsiasi legge (anche regionale) o normativa che preveda contributi o agevolazioni in conto capitale e/o interessi (cosiddetti mutui agevolati e convenzionati), per tali intendendosi anche i mutui per cui l'agevolazione sia stata concessa in data successiva all'erogazione ma comunque entro la Data di Valutazione;

21) mutui per i quali il relativo debitore abbia richiesto successivamente alla Data di Stipulazione un'agevolazione in conto capitale o interessi;

22) mutui erogati in tutto o in parte con fondi di terzi (intendendosi per terzi anche eventuali enti agevolanti);

23) mutui che siano stati oggetto di accollo dalla data del 31 dicembre 2014 (esclusa) alla data dell'8 ottobre 2015 (inclusa) ovvero per i quali la richiesta di accollo avvenuta tra il 31 dicembre 2014 (escluso) e il 9 ottobre 2015 (incluso) non sia ancora stata accettata alla data dell'8 ottobre 2015 (inclusa);

24) mutui per i quali il relativo debitore abbia effettuato un rimborso totale o parziale anticipato tra la Data di Valutazione e il 13 ottobre 2015 (incluso);

25) mutui in relazione ai quali il relativo debitore abbia beneficiato della sospensione parziale o totale del pagamento di una o piu' rate o della riduzione dell'importo effettivamente pagato di una o piu' rate rispetto a quanto contrattualmente previsto in virtu' di provvedimenti legislativi e/o governativi o a seguito di specifiche iniziative commerciali della Banca (ivi incluse quelle concluse a livello di associazioni di categoria, a titolo esemplificativo quella denominata "piano Famiglie ABI"), ad eccezione dei mutui in relazione ai quali abbiano trovato in concreto applicazione i benefici di cui all'art. 2 del decreto legge 29 novembre 2008, n.185, convertito in legge il 28 gennaio 2009, n. 2. e, conseguentemente, vi sia stata durante il 2009 l'effettiva riduzione dell'importo di una o piu' rate rispetto a quello contrattualmente previsto;

26) mutui le cui rate risultino pagate tramite MAV (Mediante Avviso);

27) mutui le cui rate risultino pagate con addebito sul conto di societa' datrici di lavoro del debitore (o associazioni di cui il debitore e' socio) in base a convenzioni specifiche;

28) mutui le cui rate risultino pagate con addebito sul conto intestato a Poste Italiane IT 35 V 02008 05364 000008297565;

29) mutui che beneficino di una garanzia consortile e/o siano stati concessi ai sensi di convenzioni o accordi conclusi con consorzi di garanzia;

30) mutui in relazione ai quali:
(i) il relativo mutuatario abbia diritto a rimandare, in tutto o in parte, il pagamento della quota capitale delle rate per un massimo di 12 mesi;
(ii) il relativo mutuatario abbia diritto a posticipare, in tutto o in parte, il pagamento della rata fino a 3 volte, anche non consecutive;
(iii) il relativo mutuatario abbia diritto a ridurre in via definitiva l'importo della rata mediante l'allungamento del piano di ammortamento fino ad un massimo di 4 anni, e la cui scadenza alla Data di Stipulazione era superiore a 27 anni;

31) mutui per i quali i relativi debitori e/o garanti abbiano promosso a partire dal 1 gennaio 2012 un'azione giudiziaria o una procedura di mediazione obbligatoria nei confronti di UniCredit S.p.A., a quest'ultima notificata, ed il relativo giudizio o la relativa procedura sia ancora pendente (per tale intendendosi un giudizio non definito transattivamente e/o per il quale non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato o una procedura per la quale non sia stato emesso un verbale di chiusura) alla Data di Valutazione;

32) mutui in relazione ai quali il tasso di interesse alla Data di Valutazione e' indicizzato al tasso "LIBOR (London Interbank Offered Rate) - Franco svizzero";

33) mutui assistiti anche da garanzia in forma di pegno;

34) mutui che siano stati erogati in tutto o in parte con fondi della Banca Europea degli Investimenti ovvero della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., ovvero per i quali il relativo contributo da parte della Banca Europea degli Investimenti ovvero della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. sia stato richiesto e non ancora erogato;

35) mutui in relazione ai quali il rapporto tra il valore di iscrizione della garanzia ipotecaria ed il debito originario alla Data di Stipulazione risultava inferiore al 150%.

In relazione ai criteri esposti nei paragrafi che precedono, per:
"Credito Ipotecario Commerciale" deve intendersi, ai sensi del Decreto 310, il credito garantito da ipoteca su immobili destinati ad attivita' commerciale o d'ufficio, a condizione che l'immobile costituito in garanzia sia situato in uno Stato Ammesso.

"Credito Ipotecario Residenziale" deve intendersi, ai sensi del Decreto 310, il credito garantito da ipoteca su immobili destinati ad uso di abitazione, a condizione che l'immobile costituito in garanzia sia situato in uno Stato Ammesso.

"Data di Stipulazione" deve intendersi la data originaria di effettiva stipulazione del mutuo, indipendentemente da eventuali accolli o ristrutturazioni o frazionamenti intervenuti successivamente a tale data.

"Data di Valutazione" deve intendersi l'inizio del 1 ottobre 2015. "Decreto 310" deve intendersi il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006. "Euribor" deve intendersi l'euribor (Euro Inter Bank Offered Rate) ad 1 mese, e/o euribor (Euro Inter Bank Offered Rate) a 2 mesi, e/o euribor (Euro Inter Bank Offered Rate) a 3 mesi, e/o euribor (Euro Inter Bank Offered Rate) a 6 mesi e/o euribor (Euro Inter Bank Offered Rate) a 1 anno e/o ad una combinazione di essi, a seconda del caso.
"Stati Ammessi" deve intendersi, ai sensi del Decreto 310, gli Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo e la Confederazione Elvetica.

Per maggiore chiarezza si precisa che, relativamente ai mutui che rispondono ai criteri di cui sopra, UniCredit S.p.A. non cede ad UniCredit OBG S.r.l. i crediti nascenti da eventuali ulteriori contratti di finanziamento stipulati tra UniCredit S.p.A. ed il relativo beneficiario in relazione a tali mutui.

UniCredit OBG S.r.l. ha incaricato UniCredit S.p.A., ai sensi della Legge 130, affinche' per suo conto, in qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all'incasso delle somme dovute. Per effetto di quanto precede, i debitori ceduti continueranno a pagare al Cedente ogni somma dovuta in relazione ai Crediti nelle forme previste dai relativi Contratti di Finanziamento o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti.

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali.

La cessione da parte di UniCredit S.p.A., ai sensi e per gli effetti del suddetto Accordo Quadro di Cessione, di tutte le ragioni di credito vantate nei confronti dei debitori ceduti relativamente ai mutui a questi concessi, per capitale, interessi e spese, nonche' dei relativi diritti accessori, azioni, garanzie reali e/o personali e quant'altro di ragione (i "Crediti Ceduti"), ha comportato necessariamente il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti Ceduti e relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti come periodicamente aggiornati sulla base di informazioni acquisite nel corso dei rapporti contrattuali in essere con i debitori ceduti (i "Dati Personali").

Cio' premesso, UniCredit OBG S.r.l. - tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli "Interessati") l'informativa di cui all'articolo 13, comma 4 del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali - assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza di autorizzazione dell'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati Personali emessa nella forma prevista dal provvedimento emanato dalla medesima Autorita' in data 18 gennaio 2007 in materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2007) (il "Provvedimento").

Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali, UniCredit OBG S.r.l. - in nome e per conto proprio nonche' di UniCredit S.p.A. - informa di aver ricevuto da UniCredit S.p.A., nell'ambito della cessione dei crediti di cui al presente avviso, Dati Personali relativi agli Interessati contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti Ceduti.

UniCredit OBG S.r.l. informa, in particolare, che i Dati Personali saranno trattati esclusivamente nell'ambito della normale attivita', secondo le finalita' legate al perseguimento dell'oggetto sociale di UniCredit OBG S.r.l. stessa, e quindi:

- per l'adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorita' a cio' legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo;
e
- per finalita' strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. gestione incassi, procedure di recupero, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull'andamento dei rapporti, nonche' sui rischi connessi e sulla tutela del credito) nonche' all'emissione di titoli da parte della societa' ovvero alla valutazione ed analisi dei crediti ceduti.

Resta inteso che non verranno trattati dati "sensibili". Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose degli Interessati (art. 4, comma 1 lettera d, del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali).

Il trattamento dei Dati Personali avverra' mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalita' sopra menzionate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali stessi.

I Dati Personali potranno, altresi', essere comunicati - in ogni momento - da UniCredit OBG S.r.l. a UniCredit S.p.A. per trattamenti che soddisfino le finalita' sopra elencate e le ulteriori finalita' delle quali gli Interessati siano stati debitamente informati da quest'ultima e per le quali UniCredit S.p.A. abbia ottenuto il consenso, ove prescritto, da parte degli Interessati.

I Dati Personali potranno anche essere comunicati all'estero per dette finalita' ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti all'Unione Europea.
In ogni caso, i Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.

L'elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati e di quelli che ne possono venire a conoscenza in qualita' di responsabili del trattamento (i "Responsabili"), unitamente alla presente informativa, saranno messi a disposizione presso UniCredit S.p.A.

Possono altresi' venire a conoscenza dei Dati Personali in qualita' di incaricati del trattamento - nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate - persone fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e dei dipendenti delle societa' esterne nominate dai Responsabili, ma sempre e comunque nei limiti delle finalita' di trattamento di cui sopra.

Co-Titolari del trattamento dei Dati Personali sono UniCredit OBG S.r.l., con sede legale in Piazzetta Monte 1, 37121, Verona, Italia e UniCredit S.p.A., con sede legale in Via A. Specchi 16, Roma, Italia, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Roma n. 00348170101.

Responsabile del trattamento dei Dati Personali e' UniCredit S.p.A., con sede legale in Via A. Specchi 16 Roma, Italia, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Roma n. 00348170101.

UniCredit OBG S.r.l. informa, infine, che la legge attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui all'articolo 7 del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali;
a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali, di conoscere l'origine degli stessi, le finalita' e modalita' del trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione nonche', qualora vi abbiano interesse, l'integrazione dei Dati Personali medesimi.

UniCredit OBG S.r.l., in nome e per conto proprio nonche' di UniCredit S.p.A., informa, altresi', che i Dati Personali potranno essere comunicati a societa' che gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi sistemi di informazione creditizia). In virtu' di tale comunicazione, altri istituti di credito e societa' finanziarie saranno in grado di conoscere e valutare l'affidabilita' e puntualita' dei pagamenti (ad es. regolare pagamento delle rate) degli Interessati.

Nell'ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie e banche dati, i Dati Personali saranno trattati attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza nell'esclusivo fine di perseguire le finalita' sopra descritte.

I Dati Personali sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuire un giudizio sintetico o un punteggio sul grado di affidabilita' e solvibilita' degli Interessati (c.d. credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti.

I sistemi di informazioni creditizie cui UniCredit S.p.A. continuera' a comunicare, in nome proprio e per conto di UniCredit OBG S.r.l., i Dati Personali sono gestiti da:
- CRIF S.p.A. con sede legale in Via Fantin n. 1/3, 40131 Bologna - Ufficio Relazioni con il Pubblico: Via Francesco Zanardi n. 41, 40131 Bologna, Fax 051 6458940, Tel. 051 6458900, sito internet: www.consumatori.crif.com;
- Experian - Cerved Information Services S.p.A. con sede legale Via C. Pesenti n. 121/123, 00156 Roma, Fax 199 101 850, Tel. 199 183 538, sito internet: www.experian.it.
Gli Interessati hanno il diritto di accedere in ogni momento ai propri Dati Personali nonche' a richiedere qualsiasi informazione relativa al trattamento, ai propri diritti, ai soggetti coinvolti ed alle connesse modalita' tecniche, rivolgendosi a UniCredit OBG S.r.l. presso: UniCredit S.p.A., Claims, Via del Lavoro 42, 40127 Bologna Tel.: +39 051.6407285 Fax: +39 051.6407229 indirizzo e-mail: Privacyart7@unicredit.eu.
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Allo stesso modo gli Interessati possono richiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (ai sensi dell'art. 7 del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali).

Di seguito si riportano i tempi di conservazione dei Dati Personali nei sistemi di informazioni creditizie: - richieste di finanziamento: 6 mesi, qualora l'istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia alla stessa;
- morosita' di due rate o di due mesi poi sanate: 12 mesi dalla regolarizzazione;
- ritardi superiori sanati anche su transazione: 24 mesi dalla regolarizzazione;
- eventi negativi (ossia morosita', gravi inadempimenti, sofferenze) non sanati: 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui e' risultato necessario l'ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso);
- rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi o altri eventi negativi):
36 mesi in presenza di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati.
Nei restanti casi, il termine sara' di 36 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del contratto.
Milano, 19 ottobre 2015

UniCredit OBG S.r.l. -
Presidente del consiglio di amministrazione
Enrico Gambini

codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Verona n. 04064320239

T15AAB13487


Maggiori informazioni sulla UniCredit OBG SrL, società a Responsabilità Limitata con socio unico, sono reperibili cliccando su:
https://www.unicredit.it/it/privati/mutui/cartolarizzati/unicreditobgsrl.html
ed anche su:
https://www.unicredit.it/it/privati/mutui/cartolarizzati.html


Scriveva, giustamente, Marco Acquapendente il 3 Marzo 2013 sul Blog di Beppe Grillo:

Dicono ancora nella comunicazione come segue:
Ci teniamo ad evidenziare che questa cessione il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Parte II n.58 del 17 05 2012 e ovviamente per lei non ha determinato nessun cambiamento.

Spiegazione di questa operazione :
La informiamo che l'emissione di obbligazioni bancarie garantite è una operazione che permette di convertire attività finanziarie NON LIQUIDE come i mutui ipotecari in titoli negoziabili emessi dalla banca .

Commento: Come tu fai una operazione di cartolarizzazione con un mio debito senza che io ti dia il consenso, ed ad esempio l'ultima società veicolo quindi credo una SPV tu vai a finanziarti di tutta la liquidità emessa che non hai emesso tu ma la tua società acquistata ( l'Abbey National ) quindi tu non hai tirato fuori un euro cartolarizzi un mio debito ed attivi un autofinanziamento senza che io ti autorizzi ...

Allora perché non cartolarizzi il mio debito e mi dai a me i soldi per comprarmi un altro immobile e magari tu ti vai a finanziare un debito che hai fatto magari un BUCO quale buco non c'è un BUCO né in Unicredit ne in Monte di Paschi di Siena dobbiamo vedere queste cose sono queste le cose che dobbiamo combattere.


Ma che cos'é la cartolarizzazione ?
La cartolarizzazione è la cessione di attività o beni di una società definita tecnicamente originator, attraverso l'emissione e il collocamento di titoli obbligazionari.

I beni o attività sono ceduti a terzi, e il recupero da parte dei terzi del valore di questi beni od attività dovrebbe garantire la restituzione del capitale e delle cedole di interessi indicate nell'obbligazione.

Se tale recupero non è possibile, chi ha comprato titoli cartolarizzati incorre nella perdita sia del capitale versato che degli interessi dovuti.

Per lo più i beni ceduti sono costituiti da crediti, tuttavia possono essere immobili, strumenti derivati o altro.

I beni vengono ceduti a società-veicolo (SPV,Special Purpose Vehicle; società cessionaria abilitata ad emettere i titoli in cui sono incorporati i crediti ceduti) che ne versano al cedente il corrispettivo economico ottenuto attraverso l'emissione ed il collocamento di titoli obbligazionari.

Le obbligazioni emesse sono divise in classi a seconda del rating (AAA,AA,BBB,BB etc.. fino alla partecipazione azionaria), con un merito creditizio che è minore quanto più è alto il livello di subordinazione nella restituzione del debito obbligazionario.


Alla luce delle "Obbligazioni" a rischio di attualità, che utilità ha avuto questa vasta operazione finanziaria ?
Quali sono stati gli importi veramente in gioco ?
Ovvero la cessione ha coinvolto crediti per quale ammontare ?
E la cessione dei crediti a quali condizioni finanziarie é poi avvenuta ?
Non é che, alla fin fine, é stata una operazione di "pulizia di bilancio" o poco più ?
Insomma trasferendo alle controllate esterne le "patate bollenti" per poter avere le mani sempre pulite ?

Infatti l'ammontare totale, degli importi da "cedere" - e non solo a UniCredit OBG Srl - pare sia stato di ben 87.774 milioni di euro.. ( anno 2009 )
Ammontare "spalmato" su una serie di controllate...

Ed infatti ecco l'elenco delle tipologie delle cessioni, cosi' come risulta dai documenti dello stesso UniCredit:
Mutui ipotecari residenziali:
Heliconus S.r.l – cessioni del 2002, 2003 e 2004

F-E MORTGAGES S.r.l – cartolarizzazione del 2003

F-E MORTGAGES S.r.l – cartolarizzazione del 2005

Cordusio RMBS S.r.l. - cartolarizzazione del 2005

Cordusio RMBS Securitisation S.r.l – cartolarizzazione del 2006

Cordusio Rmbs Ucfin S.r.l – cartolarizzazione del 2006

Cordusio RMBS Securitisation S.r.l – cartolarizzazione del 2007

Cordusio RMBS Securitisation S.r.l – cartolarizzazione del 2008 (operazione chiusa il 30 marzo 2012)

Cordusio Rmbs Ucfin S.r.l – cartolarizzazione del 2009 (operazione chiusa il 31 maggio 2012)

Capital Mortgage S.r.l – cartolarizzazione Banca di Roma del 2007

Capital Mortgage S.r.l – cartolarizzazione Bipop Carire del 2007

UniCredit BpC Mortgage S.r.l – cessioni dal 2008

UniCredit Obg S.r.l – cessioni dal 2012

Prestiti a privati:
Consumer One S.r.l. – cessioni dal 2011 al 2013 (op. chiusa il 30 giugno 2015)

Consumer Two S.r.l. - cessioni dal 2013 al 2015

Consumer Three S.r.l. – cessione del 2015

Finanziamenti a Imprese:
Impresa One S.r.l. – cartolarizzazione del 2011 (operazione chiusa il 30 ottobre 2015)

UniCredit OBG S.r.l. - cessioni dal 2012

Large Corporate One S.r.l. - cessioni dal 2013

Sofferenze:
Arena NPL One S.r.l. - cartolarizzazione del 2014



Ma, giusto domani, 31 Dicembre 2015, anche Mps dovrebbe concludere l'operazione di cessione di un miliardo di euro di crediti «in sofferenza» a Deutsche Bank.

In questo caso il portafoglio che passerà di mano è composto da circa 18mila posizioni di clienti MPS entrate in crisi prima del 2009.
Il piano triennale 2015-2018 prevede la dismissione di 5,5 miliardi di crediti dubbi.

Il Monte dei Paschi di Siena ha infatti sottoscritto un contratto di cessione in blocco di un portafoglio di crediti in sofferenza a «Epicuro», un veicolo di cartolarizzazione finanziato da società riconducibili a Deutsche Bank.

La cessione dei crediti è stata realizzata in modalità «pro soluto», il che significa che la banca non ha alcun obbligo di garantire la solvibilità del debitore.

I dettagli finanziari dell'operazione non sono noti..
Quanto andrà a pagare Deutsche Bank ?
Come avverrà il pagamento ?
Vi sono clausole speciali, come quella di una opzione di riaquisto da parte di MPS ?

Con quali risorse finanziarie Deutsche Bank, e/o la sua / sue controllate, andranno a pagare i 5.5 miliardi di sofferenze a MPS ?

Il portafoglio di crediti in sofferenza ceduto è composto da circa 18.000 posizioni per un valore contabile lordo di circa 1 miliardo (circa 1,7 miliardi, includendo gli interessi di mora maturati e altri addebiti che vengono ceduti insieme al capitale).
I crediti in sofferenza ceduti sono prevalentemente "unsecured", e relativi a controparti societarie e per la grande maggioranza entrati in sofferenza prima del 2009.

L’operazione è stata realizzata in coeranza con il piano industriale 2015-2018 del Monte dei Paschi, che include un programma pluriennale strutturato di cessione per complessivi circa 5,5 miliardi di crediti in sofferenza.

Il portafoglio di 1 miliardo si aggiunge alla cessione di 1 miliardo già realizzata a giugno del 2015.
L’impatto della vendita sul conto economico e sui ratios patrimoniali di Mps non è significativo, spiega una nota dell’Istituto.


( Giorgio Comerio )

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