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I dati sono un ottimo modo per analizzare fenomeni, raccontare storie
e valutare pratiche politiche.
Con i "Numeri alla mano" facciamo proprio questo.
Gli uffici di diretta collaborazione sono strutture preposte ad aiutare ciascun
ministro a svolgere l’attività di indirizzo politico-amministrativo del dicastero che dirige.
DEFINIZIONE
Gli uffici di diretta collaborazione sono organi dei ministeri preposti a coadiuvare l’attività di indirizzo
politico-amministrativo del ministro.
Originariamente la disciplina di questi uffici era definita dal regio decreto 1100/1924 che, tra le altre cose,
prevedeva che ciascun ministro disponesse di un capo di gabinetto e di un segretario particolare e specificava inoltre
che l’attività di questi organi non potesse intralciare né sostituire la normale azione
degli uffici amministrativi del ministero.
La necessità di questa pur importante precisazione è però venuta meno con l’approvazione del D.Lgs. 29/1993,
che con successive modificazioni è stata poi inserita nel D.Lgs. 165/2001.
Qui infatti è stabilita in linea generale la distinzione tra il ruolo di indirizzo politico-amministrativo e
le funzioni e le responsabilità dei dirigenti.
A ciascun ministero corrisponde un vertice politico, il ministro, affiancato da dei sottosegretari o dei viceministri.
A questi è attribuito il potere di indirizzo del ministero e di conseguenza la responsabilità politica
delle decisioni assunte.
Il D.Lgs. 165/2001 non stabilisce una struttura predefinita di questi uffici per tutti i ministeri.
Al contrario è previsto che ciascun dicastero emani un apposito regolamento per stabilire
la struttura degli uffici e il numero di dipendenti necessari al loro funzionamento.
"Per l’esercizio delle funzioni […] il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione,
aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l’amministrazione, istituiti e disciplinati
con regolamento […]
All’atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale […]
decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro.
- Art. 14 D.Lgs. 165/2001
Che si tratti di dipendenti del ministero, di altre pubbliche amministrazioni (Pa) o di personale esperto assunto
al di fuori della Pa, i membri degli uffici di diretta collaborazione sono nominati nel loro incarico in
virtù di un rapporto fiduciario con il ministro in carica.
Non a caso la legge prevede un rigido meccanismo di spoil system. Infatti è previsto che all’atto
del giuramento di un nuovo ministro i componenti degli uffici di diretta collaborazione decadano automaticamente
se non confermati entro un mese.
Come accennato la legge non definisce a priori l’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione.
Tuttavia sempre all’articolo 14 del D.Lgs. 165 si fa riferimento ai gabinetti e ai segretari particolari dei
ministri e dei sottosegretari.
Viceministri e sottosegretari hanno il compito di
coadiuvare i ministri nell’esercizio delle loro funzioni.
Anche per i sottosegretari infatti, pur non disponendo di veri e propri uffici di diretta collaborazione, è prevista
la presenza di uno staff di supporto.
Strutture anche in questo caso disciplinate dai regolamenti di ciascun ministero
DATI
Anche se la legge non stabilisce in maniera tassativa la struttura degli uffici
di diretta collaborazione questi si strutturano tutti in maniera simile.
Certo i ministeri più grandi disporranno di uno staff maggiore, mentre nei ministeri minori e in quelli
senza portafoglio possono non essere previste alcune figure.
In ogni caso le figure principali che si trovano solitamente negli uffici di diretta collaborazione sono:
il capo di gabinetto.
Dirige l’ufficio di gabinetto e più in generale coordina l’attività di tutti gli uffici di diretta collaborazione.
È coadiuvato, a seconda dei casi, da un numero variabile di vice;
il capo dell’ ufficio legislativo;
il consigliere diplomatico;
il capo della segreteria;
il segretario particolare;
il capo della segreteria tecnica;
il capo dell’ufficio stampa;
il portavoce del ministro.
ANALISI
Il rapporto fiduciario che intercorre tra un ministro e il personale, in particolare dirigenziale,
dei suoi uffici di diretta collaborazione, rappresenta una relazione ben più stretta rispetto a quella
tra il ministro e i direttori generali o i capi dei dipartimenti.
Per quanto anche questi siano sottoposti a un meccanismo di spoil system la prassi ha mostrato
come in molti casi i dirigenti dei ministeri restino in carica anche al cambiare dei governi e dei ministri.
È molto meno frequente invece che questo accada negli uffici di diretta collaborazione.
Il difficile rapporto tra politica e vertici amministrativi Leggi.
Inoltre mentre i dirigenti apicali de ministeri una volta nominati non possono essere semplicemente
rimossi dal loro incarico, questo può avvenire con i capi degli uffici di diretta collaborazione, nel caso venga meno
il rapporto fiduciario.
"I Capi degli Uffici di cui al comma 3, ivi compreso il Segretario particolare del Ministro di cui all’articolo 4,
sono nominati dal Ministro, per la durata del mandato governativo,
ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario.
erto questo rapporto fiduciario può avere natura diversa. Può essere il frutto di un’affinità politica o
solo di una stima professionale.
In ogni caso osservare come nel tempo politici diversi si siano rivolti alle stesse persone per questi ruoli,
rappresenta un punto di vista interessante nell’analisi delle relazioni politiche.
Una chiave interpretativa che inoltre appare particolarmente utile quando a ricoprire un incarico di governo
è chiamata una personalità non proveniente dai partiti.
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4 Maggio 2021 -ROMA - - OPENPOLIS -
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