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topbtw-3500.html - 1 Novembre 2022


- L'ESERCIZIO del POTERE
I numeri alla mano..


I dati sono un ottimo modo per analizzare fenomeni, raccontare storie e valutare pratiche politiche.

Procedure

e lungaggini


Come si fanno le Leggi


Il percorso che porta all’entrata in vigore di una legge si articola in 4 passaggi: presentazione, approvazione, promulgazione e pubblicazione.
Ciascuno di questi può assumere forme diverse a seconda dei casi specifici.

Oltre alle leggi esistono poi altri due “atti aventi forza di legge“:
i decreti legge sono atti emanati dal governo per gestire situazioni emergenziali ed urgenti e devono essere convertiti in legge dal parlamento entro 60 aggiorni attraverso un’apposita norma. Attraverso le leggi delega invece il parlamento attribuisce al governo l’incarico di legiferare.

In questo caso camera e senato si limitano a delineare la cornice dentro cui può muoversi l’esecutivo che emanerà poi uno o più decreti legislativi.

Da ricordare infine anche le leggi regionali, norme deliberate dal consiglio regionale e che non hanno una validità nazionale ma limitata a quel singolo territorio.

La presentazione

Il processo legislativo inizia con la presentazione al parlamento di una proposta, indifferentemente al senato o alla camera.

Possono presentare un progetto di legge tutti i parlamentari, il governo, i cittadini (raccogliendo almeno 50mila firme), i consigli regionali e, su determinate materie, il consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel).

Al senato le proposte si chiamano disegni di legge mentre alla camera prendono il nome di proposte di legge (fanno eccezione i progetti del governo, denominati disegni di legge anche a Montecitorio).

Queste devono avere un titolo ed essere redatte in articoli. Il testo della legge inoltre deve essere accompagnato da una relazione illustrativa.

I progetti presentati devono essere assegnati alla commissione permanente competente per materia.
In questo passaggio il presidente dell’assemblea ricopre un ruolo di primo piano.

Spetta a quest’ultimo infatti assegnare i progetti di legge alla commissione giusta e proporre all’assemblea le modalità con cui la commissione deve procedere nell’analisi della proposta.

Vale a dire, in sede:

referente;
redigente;
deliberante;
consultiva.

La discussione

La commissione in sede referente (il caso più comune) analizza la proposta, prepara un testo da sottoporre all’assemblea e redige una relazione.

Nel corso dell’istruttoria, sono acquisiti i pareri di altre commissioni, di esperti, di associazioni di categoria o altri rappresentanti interessi particolari.

Anche esponenti del governo possono partecipare a questa fase e alla formazione del testo.

La commissione può stabilire di trattare insieme due o più progetti che vertono sullo stesso argomento al fine di presentare un’unica relazione e un solo testo per la discussione in assemblea.

In questo caso i testi si dicono “abbinati”.

Può anche decidere di adottare uno solo dei progetti presentati come testo base per la discussione o può procedere – eventualmente incaricando un comitato ristretto al suo interno – alla stesura di un testo unificato dei diversi progetti.

In questa fase possono essere presentate anche delle proposte di modifica, gli emendamenti, su cui la commissione è chiamata a esprimersi approvandoli o respingendoli.

Il grosso del lavoro sui progetti di legge viene fatto in commissione.

Una volta esaurita la discussione, la commissione vota il progetto definitivo e nomina un relatore incaricato di presentare all’assemblea il testo predisposto.

È possibile anche presentare delle relazioni di minoranza qualora alcuni parlamentari non condividano il testo definitivo.

La discussione in assemblea si apre con l’illustrazione della proposta da parte del relatore e con l’eventuale intervento di un rappresentante del governo.

Seguono le dichiarazioni dei parlamentari che si esprimono sulle linee generali del progetto.

Inizia poi l’esame dei singoli articoli attraverso la votazione degli emendamenti (che possono essere proposti anche in questa fase) presentati al testo approvato dalla commissione.

Infine, dopo le dichiarazioni di voto e l’esame di eventuali ordini del giorno, l’aula procede alla votazione sul progetto nel suo complesso.

Una volta che un ramo del parlamento ha approvato una proposta di legge, l’iter prosegue nell’altra camera.

Se questa però approva delle modifiche al testo, anche minime, la proposta deve tornare dov’era iniziato l’iter per una nuova approvazione.

I passaggi tra una camera e l’altra proseguono fin tanto che entrambi i rami del parlamento non approvano lo stesso identico testo.

Si parla in questi casi di “navetta parlamentare”.

"La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due camere."

Se invece una commissione opera in sede redigente, oltre a esaminare il disegno di legge, ne delibera anche i singoli articoli.

In questo caso in assemblea si svolgono solamente le dichiarazioni di voto, le votazioni sui singoli articoli (che però non possono essere modificati) e il voto finale.

Quando invece opera in sede deliberante (legislativa alla camera) il processo avviene interamente in commissione, senza votazioni in aula.

Il progetto può essere rimesso all’assemblea se il governo, un decimo dei parlamentari o un quinto degli appartenenti alla commissione lo richiedono.

Non possono essere discussi in sede deliberante/legislativa i progetti in materia costituzionale o elettorale, le leggi delega, le conversioni di decreti legge, le ratifiche di trattati internazionali, l’approvazione di bilanci preventivi e consuntivi e gli atti collegati alla manovra di finanza pubblica.

A questi si aggiungono gli atti rinviati alle camere dal presidente della repubblica.

Se invece la commissione opera in sede consultiva, si limita a esprimere un parere sul disegno di legge.

Tale parere sarà poi inviato alla commissione competente a esaminare il provvedimento nel merito.

Promulgazione ed entrata in vigore

Una volta esaurito l’iter parlamentare il percorso della proposta di legge prosegue presso la presidenza della repubblica.

Il capo dello stato infatti ha il potere di promulgare le leggi ma può anche rinviarle alle camere, con messaggio motivato, qualora ravvisi delle criticità.

Tale prerogativa però non può essere reiterata.

Qualora infatti il parlamento decida di riapprovare il medesimo testo, indipendentemente dal fatto che abbia recepito o meno le sue osservazioni, il presidente della repubblica è tenuto ad apporre la propria firma e promulgare la legge.

Dopo la promulgazione c’è il passaggio della pubblicazione. Questa avviene ad opera del ministro della giustizia che inserisce la legge nella raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana e la pubblica sulla gazzetta ufficiale.

La legge entra in vigore, salvo diverse indicazioni contenute nella legge stessa, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in gazzetta.

Dati

Dal 1996 a oggi sono entrate in vigore definitivamente 2.788 leggi.

La legislatura più prolifica è stata la XIII (1996-2001) con 906 proposte approvate.

Mentre la XV, che però è durata solamente dal 2006 al 2008, è stata quella in cui sono state licenziate meno norme (112).

Per quanto riguarda la tipologia di legge maggiormente adottata, al primo posto troviamo le quelle ordinarie (1.005).

Seguono le ratifiche di trattati internazionali (964) e le conversioni di decreti legge (969).

Link:

https://www.openpolis.it/parole/come-si-fanno-le-leggi/

(Openpolis)


L'ITALIA che NON MUORE....


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