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ref:topbtw-608.html/ 25 Novembre 2016/C



Ma quale Senato ? E' la Camera delle Regioni..

Roma

Alcune eclatanti falsità dei "pifferai magici" che suonano le loro canzoncine in TV e sulla stampa.. sono:
"I nuovi senatori non sono eletti dal popolo.."
E ci mancherebbe altro..
Perché, infatti, NON ci sono più nuovi senatori..

Perché nel palazzo del Senato andranno solo in trasferta i 74 consiglieri regionali eletti dal popolo che sono già operativi nelle regioni ed i 21 sindaci che, pure loro, sono già stati eletti dal popolo ed operativi nella loro città..

Ricordiamo che 5 rappresentanti delle Regioni saranno nominati dal Presidente della Repubblica, e quindi pagati dalla Stato e resterannno in carica fino alla decadenza del Presidente, ovvero sette anni.

Con l'occasione sono inoltre - finalmente - non saranno più nominati nuovi senatori a vita.

E quindi più che di un "Senato" si dovrà dire una "Camera delle Regioni".

"Chi mai andrà a Roma , in traferta, per circa una settimana al mese ?"
Il quesito non é poi cosi' terrificante.

Probabilmente andranno in trasferta a Roma quei due-tre consiglieri che verranno scelti fra i più combattivi e rappresentativi e che, ovviamente, siano pure disponibili ad andarci..

Il metodo per la scelta ?
Premierà i più inetti, oppure mandano a Roma gli inquisiti ?

Ovviamente il metodo sarà messo a punto da ogni regione che, in modo autonomo, determinerà procedure e requisiti per mandare a Roma i suoi delegati.


L'art. 57 della Costituzione, cosi' come modificato dalla riforma, prevede che i senatori siano eletti "con metodo proporzionale" fra i componenti dei Consigli Regionali, con l'aggiuta di un sindaco per ciascuna regione e provincia autonoma, dunque tutti rappresentani istituzionali già eletti dai cittadini.

Nell'attribuzione dei seggi, il testo della riforma precisa che l'elezione dei senatori avverrà in conformità alle scelte espresse dagli elettori in occasione delle elezioni regionali, tenendo conto della composizione di ciascun consiglio.

A regolare nel dettaglio l'assegnazione dei seggi al Senato sarà un'apposita Legge approvata da entrambe le Camare.

Nessuna legge elettorale - nemmeno quella per l'elezione della Camera - é contenuta nella Costituzione.


"E se poi il rappresentante della Regione, oppure il Sindaco, decade prima ?"

Magari per una crisi locale, un commissariamento, od altro ?

Oppure semplicemente ha una grave malattia di impedimento alla sua attività, oppure ha un malore, una gestazuone difficile, oppure muore ?

Nulla di tragico.

Verranno nominati altri di rimpiazzo..
Magari già predeterminati in fase di selezione e di nomina.

Esattamente come avviene ora per Deputati e Senatori quando, per un motivo o per un altro, decadono.

" e godranno dell'immunità..( come gli attuali, del resto ) "
Altro terrificante dilemma..

In ogni caso, anche se dovessero fruire delle immunità attualmente in essere per i deputati nulla di male:
esiste un regolamento ben preciso al riguardo che specifica pure le modalità e le procedire per la revoca.

Ma che cos’è l’immunità parlamentare e a cosa serve?

A disciplinarla è l’Articolo 68 della Costituzione, immutato prima e dopo la riforma:
I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

In poche parole, ogni qualvolta l’autorità inquirente ha intenzione di applicare un provvedimento di restrizione per motivi cautelari della libertà personale di un parlamentare (perquisizioni, intercettazioni delle comunicazione o arresto), è necessaria l’autorizzazione a procedere da parte della Camera di appartenenza.

Non c’è invece bisogno di alcuna autorizzazione nei casi in cui di flagranza di reato e per una sentenza irrevocabile di condanna.

Insomma:
sia oggi che dopo la riforma, se un parlamentare viene condannato in via definitiva ad una pena detentiva, non gode di alcuna immunità.
Ma cosa deve valutare la Camera di appartenenza di un parlamentare prima di autorizzare o negare una misura cautelare?

Che la richiesta della magistratura non sia viziata da alcun intento persecutorio nei confronti del parlamentare.

Come si dice in linguaggio giuridico, che non vi sia alcun fumus persecutionis a muovere quel tal magistrato a richiedere la misura restrittiva.

Le democrazie che si fondano sul principio di separazione ed equilibrio dei poteri, infatti, adottano l’immunità parlamentare come forma di garanzia affinché il potere legislativo sia autonomo dal potere esecutivo e da quello giudiziario, che potrebbero, teoricamente, perseguire o ricattare un parlamentare per le sue idee e attività politiche.

Il danno arrecato alla sovranità popolare derivante dall’eventuale fumus persecutionis, che è di fatto una manipolazione del processo democratico, sarebbe irreparabile.

Non tutti sanno o ricordano che l’immunità parlamentare oggi prevista dalla Costituzione è diversa da quella pensata dai nostri padri costituenti e vigente fino al 1993.

Quando fu scritta la Costituzione, il principio dell’immunità parlamentare prevedeva che i componenti delle due Camere non potessero neanche essere indagati senza l’autorizzazione a procedere da parte del ramo parlamentare di appartenenza.

Dopo il regime fascista, l’introduzione dell’immunità parlamentare fu considerata una vittoria della pluralità democratica e una garanzia dell’indipendenza del Parlamento da eventuali derive autoritarie.

Ad ogni modo oggi le cose sono cambiate.

Semplificando, i parlamentari possono essere indagati senza che serva alcuna votazione e vanno in carcere quando arriva la condanna definitiva, sempre.

I procedimenti per l’arresto cautelare di un parlamentare, vale a dire prima della sentenza definitiva, devono essere autorizzati dalla Camera di appartenenza, che statisticamente ha sinora acconsentito 2 volte ogni 3.

Ma il mantenimento di un filtro contro eventuali minacce alla democrazia parlamentare è un principio sano, da difendere:
le cronache politiche mondiali troppo spesso riportano i casi di politici appartenenti a minoranze o a opposizioni parlamentari e arrestati in modo arbitrario.

L’Italia è oggi al riparo da ogni possibile rischio autoritario e vuole rimanerci per sempre.

Ultima questione:
chi davvero godrà dell’immunità parlamentare? I parlamentari che noi cittadini eleggiamo.

E’ bene precisare che anche i consiglieri regionali e i sindaci che saranno chiamati a svolgere l’incarico di senatore dovranno essere scelti dai consigli della regione di appartenenza
“in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri”.

Siamo noi cittadini, finalmente, a decidere.



..."con la riforma il Senato non é più un doppione della Camera e diventa la sede di raccordo fra lo Stato, le Regioni ed i Comuni.

I senatori passano da 315 a 100 di cui 74 consiglieri regionali e 21 sindaci sono praticamente in trasferta a Roma.
Altri 5 rappresentanti sono di nomina Presidenziale.

Tutti i 100 rappresentanti della "camera delle regioni" saranno retribuiti dalla Regione oppure dal Comune e non hanno indennità.
Il loro compito sarà quello di concorrere - in parte - alle definizioni delle leggi dello Stato , valutare le politiche della pubblica amministrazione, partecipare all'elezione del Presidente della Repubblica, della Corte Costituzionale e del consiglio superiore della magistratura.

In questo modo si riducono conflitti e contenziosi fra Regione e Stato che hanno accumulato incredibili ritardi nelle realizzazeioni di molte opere di di molte infrastrutture.

Ritardi di anni sempre in attesa delle decisioni delle competenze da parte della Corte Costituzionale.



I lavori saranno quindi riorganinzzati come avviene in tutte quelle nazioni in cui esiste una camera che rappresenta le autonomie locali.
Per esempio, il Bundestag tedesco si riunisce, di solito, per un solo giorno al mese..

In linea di massima il periodo di trasferta a Roma degli eletti regionali non dovrebbe superare i tre-quattro gironi al mese, ed al massimo una sola settimana lavorativa..

In ogni caso già ora, e da molti anni, molti consiglieri regionali e sindaci sono spesso a Roma per partecipare alle conferenze Stato-Regioni e Stato-Città le cui funzioni saranno quindi assorbite dal nuovo Senato.

In definitiva le attività delle "conferenze" sono integrate nei compiti della nuova " Camera delle regioni " alla quale se ne aggiunge uno di grande importanza.

Uno dei compiti principali sarà infatti quello di dare un parere in fase di adozione delle direttive europee che, spesso, creano danni ad alcune economie regionali.

Basta pensare alle quote-latte, alle denominazioni dei vini, alle prerogative di alcuni formaggi italiani, dei prosciutti, di alcune tipologie di paste, alle importazioni di pescato, olio d'oliva, frutta e verdura, ed altri prodotti in concorrenza con quelli italiani.
Prodotti poi spesso rivenduti con false o fuorvianti denominazioni di prodotti tipici italiani.

La nuova "Camera delle Regioni" potrà quindi essere il luogo ideale dove forgiare i nuovi rapporti con i burocrati della Commissione Europea.
E da dove, ogni tanto, far partire pure quattro cannonate verso Bruxelles..


Per avere tutti i dettagli, basta leggere il
TESTO UFFICIALE " RIFORMA COSTITUZIONALE" Disegno di Legge costituzionale
A.C. 2613-D "Testo a fronte con la Costituzione Vigente " - documento 216/12 Parte seconda - Aprile 2016 a cura del servizio studi - Dipartimento Istituzioni 066760-9475/066760-3855
Il testo integrale della attuale Costituzione e delle varianti proposte é scaricabile in file pdf da:
http://www.camera.it/temiap/2016/10/03/OCD177-2392.pdf

continua...

( Giorgio Comerio )


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