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ref:topbtw-4336.html/ 27 Settembre 2025
Spesso sentiamo parlare di AI, intelligenza artificiale, che, secondo alcuni, dovrebbe affiancare i professionisti per semplificare il loro lavoro.
I professionisti, tuttavia, non dovrebbero mai dimenticare che se voglio utilizzare nel loro lavoro questo portentoso ausilio, devono informare
il cliente (Art. 13 della legge sull'AI).
Tuttavia occorre domandarsi, soprattutto in alcuni ambiti lavorativi, è corretto ricorrere all'AI?
In verità non esistono professioni per cui sia esclusa la possibilità di ricorrere all'intelligenza artificiale, ma l'utilizzo
della stessa non esonera mai il professionista da un obbligo di puntale verifica.
Anche l'AI può sbagliare, ed in questo caso a rispondere dell'errore sarà proprio il professionista che l'ha utilizzata affidandosi
completamente ad essa.
Il primo Tribunale ad occuparsi degli errori dell'AI è stato il Tribunale di Firenze, nel marzo 2025.
L'avvocato in questo caso non aveva controllato la giurisprudenza indicata, e il Tribunale decideva di non applicare l'art. 96 c.p.c.,
che prevede la lite temeraria, quindi una condanna a carico di chi abbia agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave.
In data 16 Settembre 2025 è stato il Tribunale di Torino a ritornare sull'argomento ma le conseguenze sono state ben più gravi!
Il ricorso redatto dall'AI ma sottoscritto e depositato dal legale era caratterizzato da indicazioni fallaci e inconferenti.
Talmente tante da portare il Tribunale a censurare, in maniera grave e pesante, il comportamento della parte.
In questo caso è stato applicato l'art. 96 cpc e più precisamente i commi 3 e 4.
Il ricorrente, infatti, aveva presentato un ricorso contenente molteplici contestazioni, anche preliminari, ma erano tutte totalmente
infondate poiché inventate dall'AI.
L'Avvocato, quindi, prima di procedere al deposito aveva l'obbligo non solo di verificare che la giurisprudenza citata esistesse
e fosse pertinente, ma anche, per non dire soprattutto, doveva verificare che le eccezioni, e la difesa in generale,
non fosse totalmente infondata.
Posto che le predette attività (si ribadisce obbligatorie) non sono state poste in essere, il ricorrente, ovvero la parte, è stata condannata
al pagamento di 500 euro in favore di ciascuna delle parti resistenti, nonché al pagamento della somma di € 500 da versarsi alla cassa
delle ammende.
In questo caso la responsabilità dell'Avvocato è chiara e non è da escludere che oltre all'azione civile,
la parte possa agire nei confronti del proprio legale anche in sede amministrativa ovvero contestando la violazione del codice deontologico.
In conclusione: l'AI va benissimo ma il controllo finale spetta sempre all'Avvocato che risponde anche per gli errori
di quest'ultima.
- Sara Astorino, legale, consulente Aduc http://www.aduc.it
( Redazione )
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