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29 Ottobre 2026

R.E.M. . Ovvero il Remote Electronic Monitoring - monitoraggio elettronico da remoto delle attività di pesca.
Dal primo Gennaio 2027 sarà un obbligo di Legge organizzarsi per installare a bordo dei pescherecci di lunghezza uguale e
superiore ai 18 metri in sistema di controllo elettronico denominato REM.
Il R.E.M. comprende sistemi come:
2 o 3 telecamere a bordo; ( 3 telecamere per pesca particolare o - pare - per i pescherecci di oltre 24 mt di l.f.t.
sensori e altri dispositivi elettronici;
registrazione automatica delle attività del peschereccio;
sistemi per verificare catture, rigetti e rispetto delle norme.

MULTE e SANZIONI
Per gli armatori che non installano REM dopo l'obbligo, il Regolamento 2023/2842 è molto più severo del vecchio 1224/2009.
Ecco la scala reale che scatterà in Italia:
1. Sanzione UE base - infrazione grave
La mancata installazione del monitoraggio elettronico è classificata come infrazione grave art. 90.
Gli Stati devono mettere multe minime armonizzate.
2. Cosa rischia l'armatore in Italia (D.Lgs 4/2012 aggiornato):
- Multa amministrativa: €2.000 - €20.000 per la prima violazione (mancato funzionamento VMS/ERS/REM)
- Se recidivo o con pesca >500kg non dichiarata: €10.000 - €50.000+
- Punti patente pesca: -7 punti su licenza UE per mancato REM / manomissione telecamere
- Sospensione licenza: a 18 punti accumulati, sospensione 2 mesi, poi 4, 8, 12 mesi fino a ritiro definitivo
- Fermo peschereccio: la Capitaneria può bloccare la partenza se il sistema non è attivo - senza REM non hai il Nulla Osta per uscire
3. Blocco fondi UE:
Senza REM conforme, perdi immediatamente FEAMPA 2021-27 e tutti i fermi biologici pagati.
4. Timeline obbligo per >18m:
Dal 10 gennaio 2026 è già obbligatorio per tutte le navi >18m classificate ad alto rischio di non rispetto obbligo sbarco,
e dal 2028-2029 verrà esteso a tutti i >12m.
In pratica:
chi non lo installa non esce più in mare rischia 20k + sospensione attività.
Per pescherecci di lunghezza pari e superiore ai 18 metri in Italia NON esiste ancora un Decreto Ministeriale autonomo solo
per il REM
L'obbligo viene direttamente dall'UE e il MASAF lo sta attuando dentro il decreto VMS.
Ecco il quadro ufficiale aggiornato a Settembre 2026.
1. Obbligo giuridico (quello che vale già attualmente ):
Reg. UE 2023/2842 del 22/11/2023 - Art.13 pubblicato in GU Italiana 2a Serie Speciale n.15 del 22/02/2024 3689
- A bordo delle navi da cattura UE di lunghezza fuori tutto uguale e maggiore ai 18 metri che comportano rischio elevato
di non conformità all'obbligo di sbarco sia installato un sistema REM operativo che comprende CCTV
2. Decreto ministeriale italiano che lo attua:
È il Decreto MASAF che aggiorna le specifiche tecniche e operative del sistema VMS (Vessel Monitoring System) - uscito a inizio 2025
e richiamato dalla rivista Pesceinrete:
… "Il decreto che aggiorna le specifiche tecniche e operative del sistema VMS, il Ministero... rimette mano a uno degli strumenti
chiave del monitoraggio...
Tutte le unità da pesca con lunghezza fuori tutto pari e maggiore ai 12 metri devono essere dotate di apparato satellitare od
ibrido conforme alle nuove specifiche".
Dentro il decreto MASAF , all'Art.3 e allegati, vi è scritto:
- "l'Amministrazione ha avviato con il CCNP l'iter tecnico-amministrativo volto a garantire l'efficace integrazione
dei nuovi apparati di bordo con il Sistema di Controllo Pesca nazionale - fasi di validazione, test prototipi, approvvigionamento"
E la Nota DG PEMAC3 / Comando Generale Capitanerie prot. 0194803 del 27/04/2026 lo conferma.
In pratica:
- Fino a gennaio 2026:
obbligo VMS satellitare/ibrido per tutti i pescherecci di lunghezza pari e superiore ai12m, fine deroghe per rete mobile sola.
- REM >18m: scatta come equipaggiamento aggiuntivo al VMS, ma le specifiche tecniche CCTV (4 camere, sensore verricello, storage 60gg, trasmissione
criptata a CCNP) saranno pubblicate con Decreto Direttoriale attuativo MASAF atteso entro fine 2026
Per gli attuali armatori di pescherecci di lunghezza pari e superiore ai 18m serve già adesso:
1. VMS conforme nuovo decreto (satellitare con modulo 4G)
2. Predisposizione REM (alimentazione dedicata, cablaggio CCTV)
VMS ed AIS . NOTE TECNICHE
Il VMS (Vessel Monitoring System, o Sistema di Monitoraggio dei Pescherecci) è un sistema di localizzazione satellitare installato a bordo
delle unità da pesca per trasmettere in tempo reale o a intervalli regolari i dati sulla posizione,
la rotta e la velocità della nave ai centri di controllo competenti (FMC - Fisheries Monitoring Centre).
Funzione principale
- Tracciamento e vigilanza:
Permette alle autorità marittime (come il Corpo delle Capitanerie di Porto in Italia
o gli organismi europei) di monitorare l'attività della flotta peschereccia.
- Lotta alla pesca illegale (IUU): Aiuta a verificare che i pescherecci non operino all'interno di aree marine protette,
zone interdette, o acque soggette ad altre giurisdizioni.
- Controllo dello sforzo di pesca:
Consente di incrociare i dati di posizione con i registri di pesca elettronici (e-logbook) per analizzare i comportamenti operativi e le eventuali infrazioni di velocità o rotta.
Caratteristiche tecniche
- Invio dati automatizzato: Trasmette regolarmente i dati (di norma ogni 2 ore, o con intervalli ridotti fino a 15 minuti
in base alle normative o alle richieste del centro di controllo).
- Parametri trasmessi: Identificativo dell'imbarcazione, posizione geografica (con elevata precisione tramite sistemi GNSS/GPS/Glonass),
data/ora UTC, velocità e rotta.
- Dispositivo a prova di manomissione:
- Dotato di batteria tampone autonoma (che garantisce il funzionamento da un minimo di 6 ore fino a oltre 48 ore in caso
di blackout o distacco dell'alimentazione principale).
- Sistemi di allarme integrati per perdita del segnale GPS, interruzione di corrente, manomissione dell'apparato, spegnimento
non autorizzato o attraversamento di geozone.
- Coconnettività satellitare/GSM:
Utilizza reti satellitari globali (come Iridium, Inmarsat / IsatDataPro) per assicurare la copertura anche in mare aperto.
- Obbligatorietà:
Regolamentato a livello europeo (es. Reg. CE n. 1224/2009 e il recente Reg. UE n. 2023/2842 che estende l'obbligo dal gennaio 2026
a tutte le unità con lunghezza pari o superiore a 12 metri).
- Funzionalità aggiuntive:
Molti modelli moderni integrano tasto SOS per le emergenze, interfacce per l'e-logbook e display di bordo.
Maggiori dettagli normativi e tecnici sono consultabili direttamente tramite il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto
e gli aggiornamenti di Federpesca.
Le differenze operative tra VMS (Vessel Monitoring System) e AIS (Automatic Identification System) risiedono principalmente
negli scopi per cui sono nati, nelle modalità di trasmissione dei dati e nel livello di riservatezza delle informazioni.
Sebbene entrambi siano sistemi di monitoraggio navale utilizzati per la sicurezza e la gestione del traffico marittimo,
operano in modo profondamente diverso.
Differenze operative fra VMS ed AIS nel dettaglio
1. Tracciamento e Frequenza dei Dati
- VMS: È un sistema di tipo "polling" o a intervalli fissi.
Invia un pacchetto di dati (posizione, rotta, velocità) a intervalli
prestabiliti (es. ogni ora).
È ottimizzato per capire dove ha pescato un peschereccio nell'arco della giornata.
- AIS: È un sistema di trasmissione continuo e automatico in tempo reale.
Se una nave cambia rotta o accelera, l'AIS aggiorna la posizione
ogni pochi secondi per permettere alle navi vicine di evitare collisioni imminenti.
2. Sicurezza e Riservatezza (Privacy)
- VMS: I dati sono strettamente confidenziali.
Vengono inviati direttamente ai Centri di Controllo della Pesca (FMC) nazionali.
I pescatori preferiscono il VMS perché le coordinate dei loro banchi di pesca segreti non vengono mostrate ai concorrenti.
- AIS: I dati sono in chiaro e non criptati.
Chiunque abbia un ricevitore VHF economico o un abbonamento a piattaforme online
(come MarineTraffic o VesselFinder) può vedere la posizione, il nome e la rotta della nave.
3. Affidabilità e Manomissione
- VMS: L'apparato è sigillato e considerato uno strumento "legale" di controllo. Spegnerlo senza autorizzazione
o giustificato motivo (es. avaria totale) comporta sanzioni gravissime e il rientro immediato in porto.
- AIS: Può essere spento direttamente dalla plancia di comando.
Questo accade legalmente quando la nave attraversa zone
a rischio pirateria (per non farsi localizzare dai pirati), ma viene talvolta spento illegalmente da chi vuole compiere attività
illecite (pesca di frodo, contrabbando).
4. Infrastruttura Tecnologica
- VMS: Si appoggia interamente su reti satellitari proprietarie (come Inmarsat o Iridium), garantendo copertura anche
nei punti più remoti degli oceani, indipendentemente dalla distanza dalla costa.
- AIS: Nasce come sistema radio marittimo VHF (da nave a nave e da nave a terra).
Oggi esistono i satelliti AIS (S-AIS) per captare i segnali in alto mare, ma soffre spesso di "saturazione dello spettro" nelle zone
ad alto traffico marittimo.
( Gi.Com. )

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