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29 Ottobre 2026


EUROPA - PESCA.


EUROPESCA - NORME e REGOLAMENTI
il REM dal primo Gennaio 2027 - Un anno di tempo per l'installazione.

R.E.M. . Ovvero il Remote Electronic Monitoring - monitoraggio elettronico da remoto delle attività di pesca.

Dal primo Gennaio 2027 sarà un obbligo di Legge organizzarsi per installare a bordo dei pescherecci di lunghezza uguale e superiore ai 18 metri in sistema di controllo elettronico denominato REM.

Il R.E.M. comprende sistemi come:

2 o 3 telecamere a bordo; ( 3 telecamere per pesca particolare o - pare - per i pescherecci di oltre 24 mt di l.f.t.
sensori e altri dispositivi elettronici;
registrazione automatica delle attività del peschereccio;
sistemi per verificare catture, rigetti e rispetto delle norme.


Fonte: triskav.com/europesca.html


LINK - INFORMAZIONI ALL INFOS

MULTE e SANZIONI

Per gli armatori che non installano REM dopo l'obbligo, il Regolamento 2023/2842 è molto più severo del vecchio 1224/2009.

Ecco la scala reale che scatterà in Italia:

1. Sanzione UE base - infrazione grave
La mancata installazione del monitoraggio elettronico è classificata come infrazione grave art. 90.

Gli Stati devono mettere multe minime armonizzate.

2. Cosa rischia l'armatore in Italia (D.Lgs 4/2012 aggiornato):
- Multa amministrativa: €2.000 - €20.000 per la prima violazione (mancato funzionamento VMS/ERS/REM)
- Se recidivo o con pesca >500kg non dichiarata: €10.000 - €50.000+
- Punti patente pesca: -7 punti su licenza UE per mancato REM / manomissione telecamere
- Sospensione licenza: a 18 punti accumulati, sospensione 2 mesi, poi 4, 8, 12 mesi fino a ritiro definitivo
- Fermo peschereccio: la Capitaneria può bloccare la partenza se il sistema non è attivo - senza REM non hai il Nulla Osta per uscire

3. Blocco fondi UE:
Senza REM conforme, perdi immediatamente FEAMPA 2021-27 e tutti i fermi biologici pagati.

4. Timeline obbligo per >18m:
Dal 10 gennaio 2026 è già obbligatorio per tutte le navi >18m classificate ad alto rischio di non rispetto obbligo sbarco, e dal 2028-2029 verrà esteso a tutti i >12m.

In pratica:
chi non lo installa non esce più in mare rischia 20k + sospensione attività.


ITALIA - NORMATIVA - Aggiornamento: Settembre 2026


Per pescherecci di lunghezza pari e superiore ai 18 metri in Italia NON esiste ancora un Decreto Ministeriale autonomo solo per il REM

L'obbligo viene direttamente dall'UE e il MASAF lo sta attuando dentro il decreto VMS.

Ecco il quadro ufficiale aggiornato a Settembre 2026.

1. Obbligo giuridico (quello che vale già attualmente ):
Reg. UE 2023/2842 del 22/11/2023 - Art.13 pubblicato in GU Italiana 2a Serie Speciale n.15 del 22/02/2024 3689

- A bordo delle navi da cattura UE di lunghezza fuori tutto uguale e maggiore ai 18 metri che comportano rischio elevato di non conformità all'obbligo di sbarco sia installato un sistema REM operativo che comprende CCTV

2. Decreto ministeriale italiano che lo attua:

È il Decreto MASAF che aggiorna le specifiche tecniche e operative del sistema VMS (Vessel Monitoring System) - uscito a inizio 2025 e richiamato dalla rivista Pesceinrete:

… "Il decreto che aggiorna le specifiche tecniche e operative del sistema VMS, il Ministero... rimette mano a uno degli strumenti chiave del monitoraggio...

Tutte le unità da pesca con lunghezza fuori tutto pari e maggiore ai 12 metri devono essere dotate di apparato satellitare od ibrido conforme alle nuove specifiche".

Dentro il decreto MASAF , all'Art.3 e allegati, vi è scritto:

- "l'Amministrazione ha avviato con il CCNP l'iter tecnico-amministrativo volto a garantire l'efficace integrazione dei nuovi apparati di bordo con il Sistema di Controllo Pesca nazionale - fasi di validazione, test prototipi, approvvigionamento"

E la Nota DG PEMAC3 / Comando Generale Capitanerie prot. 0194803 del 27/04/2026 lo conferma.

In pratica:

- Fino a gennaio 2026:
obbligo VMS satellitare/ibrido per tutti i pescherecci di lunghezza pari e superiore ai12m, fine deroghe per rete mobile sola.

- REM >18m: scatta come equipaggiamento aggiuntivo al VMS, ma le specifiche tecniche CCTV (4 camere, sensore verricello, storage 60gg, trasmissione criptata a CCNP) saranno pubblicate con Decreto Direttoriale attuativo MASAF atteso entro fine 2026

Per gli attuali armatori di pescherecci di lunghezza pari e superiore ai 18m serve già adesso:
1. VMS conforme nuovo decreto (satellitare con modulo 4G)
2. Predisposizione REM (alimentazione dedicata, cablaggio CCTV)



VMS ed AIS . NOTE TECNICHE

Il VMS (Vessel Monitoring System, o Sistema di Monitoraggio dei Pescherecci) è un sistema di localizzazione satellitare installato a bordo delle unità da pesca per trasmettere in tempo reale o a intervalli regolari i dati sulla posizione, la rotta e la velocità della nave ai centri di controllo competenti (FMC - Fisheries Monitoring Centre).

Funzione principale

- Tracciamento e vigilanza:
Permette alle autorità marittime (come il Corpo delle Capitanerie di Porto in Italia o gli organismi europei) di monitorare l'attività della flotta peschereccia.

- Lotta alla pesca illegale (IUU): Aiuta a verificare che i pescherecci non operino all'interno di aree marine protette, zone interdette, o acque soggette ad altre giurisdizioni.

- Controllo dello sforzo di pesca:
Consente di incrociare i dati di posizione con i registri di pesca elettronici (e-logbook) per analizzare i comportamenti operativi e le eventuali infrazioni di velocità o rotta.

Caratteristiche tecniche

- Invio dati automatizzato: Trasmette regolarmente i dati (di norma ogni 2 ore, o con intervalli ridotti fino a 15 minuti in base alle normative o alle richieste del centro di controllo).

- Parametri trasmessi: Identificativo dell'imbarcazione, posizione geografica (con elevata precisione tramite sistemi GNSS/GPS/Glonass), data/ora UTC, velocità e rotta.

- Dispositivo a prova di manomissione:

- Dotato di batteria tampone autonoma (che garantisce il funzionamento da un minimo di 6 ore fino a oltre 48 ore in caso di blackout o distacco dell'alimentazione principale).

- Sistemi di allarme integrati per perdita del segnale GPS, interruzione di corrente, manomissione dell'apparato, spegnimento non autorizzato o attraversamento di geozone.

- Coconnettività satellitare/GSM:
Utilizza reti satellitari globali (come Iridium, Inmarsat / IsatDataPro) per assicurare la copertura anche in mare aperto.

- Obbligatorietà:
Regolamentato a livello europeo (es. Reg. CE n. 1224/2009 e il recente Reg. UE n. 2023/2842 che estende l'obbligo dal gennaio 2026 a tutte le unità con lunghezza pari o superiore a 12 metri).

- Funzionalità aggiuntive:
Molti modelli moderni integrano tasto SOS per le emergenze, interfacce per l'e-logbook e display di bordo.

Maggiori dettagli normativi e tecnici sono consultabili direttamente tramite il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e gli aggiornamenti di Federpesca.

Le differenze operative tra VMS (Vessel Monitoring System) e AIS (Automatic Identification System) risiedono principalmente negli scopi per cui sono nati, nelle modalità di trasmissione dei dati e nel livello di riservatezza delle informazioni.

Sebbene entrambi siano sistemi di monitoraggio navale utilizzati per la sicurezza e la gestione del traffico marittimo, operano in modo profondamente diverso.

Differenze operative fra VMS ed AIS nel dettaglio

1. Tracciamento e Frequenza dei Dati

- VMS: È un sistema di tipo "polling" o a intervalli fissi.
Invia un pacchetto di dati (posizione, rotta, velocità) a intervalli prestabiliti (es. ogni ora).

È ottimizzato per capire dove ha pescato un peschereccio nell'arco della giornata.

- AIS: È un sistema di trasmissione continuo e automatico in tempo reale.

Se una nave cambia rotta o accelera, l'AIS aggiorna la posizione ogni pochi secondi per permettere alle navi vicine di evitare collisioni imminenti.

2. Sicurezza e Riservatezza (Privacy)

- VMS: I dati sono strettamente confidenziali.

Vengono inviati direttamente ai Centri di Controllo della Pesca (FMC) nazionali.

I pescatori preferiscono il VMS perché le coordinate dei loro banchi di pesca segreti non vengono mostrate ai concorrenti.

- AIS: I dati sono in chiaro e non criptati.

Chiunque abbia un ricevitore VHF economico o un abbonamento a piattaforme online (come MarineTraffic o VesselFinder) può vedere la posizione, il nome e la rotta della nave.

3. Affidabilità e Manomissione

- VMS: L'apparato è sigillato e considerato uno strumento "legale" di controllo. Spegnerlo senza autorizzazione o giustificato motivo (es. avaria totale) comporta sanzioni gravissime e il rientro immediato in porto.

- AIS: Può essere spento direttamente dalla plancia di comando.

Questo accade legalmente quando la nave attraversa zone a rischio pirateria (per non farsi localizzare dai pirati), ma viene talvolta spento illegalmente da chi vuole compiere attività illecite (pesca di frodo, contrabbando).

4. Infrastruttura Tecnologica

- VMS: Si appoggia interamente su reti satellitari proprietarie (come Inmarsat o Iridium), garantendo copertura anche nei punti più remoti degli oceani, indipendentemente dalla distanza dalla costa.

- AIS: Nasce come sistema radio marittimo VHF (da nave a nave e da nave a terra).

Oggi esistono i satelliti AIS (S-AIS) per captare i segnali in alto mare, ma soffre spesso di "saturazione dello spettro" nelle zone ad alto traffico marittimo.

( Gi.Com. )


VIDEO - 3' - 28sec Remote Electronic Monitoring

LINK - INFORMAZIONI ALL INFOS


Ed adesso... la Vostra gradita donazione alla colonia felina dell'Avv. Giunta..

Link -


L'ITALIA che NON MUORE....


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